Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 96

Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 96

Bandiera italiana
Bandiera dell’Italia

Primo comma

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.

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