Il codice di diritto canonico del 1983

Pergamena anticaIl codice di diritto canonico del 1983

Cerchiamo di capire, attraverso questa trattazione, come è venuto in essere il codice di diritto canonico del 1983.

La nascita del codice di diritto canonico del 1983

Come già anticipato nell post precedente, i nuovi principi – positivizzati con il Concilio Vaticano II – fecero sorgere l’esigenza di una nuova revisione della legislazione ecclesiastica.

Detta esigenza porterà alla promulgazione di un nuovo Codice. Appunto quello del 1983.

Non a caso, nel 1963 Giovanni XXIII costituì la Pontificia Commissione per la revisione del Codice di Diritto Canonico; mentre il 4 ottobre 1967 il Sinodo dei Vescovi, approvò i “Principi che serviranno a dirigere la revisione del codice di diritto canonico”.

Documento quest’ultimo contenente i principali criteri che avrebbero dovuto guidare i lavori della Commissione.

Tali principi erano dedotti dai documenti del Concilio Vaticano II.

I lavori di codificazione del codice del 1983

I lavori di codificazione si protrassero per tutto il pontificato di Paolo VI e terminarono durante i primi anni del pontificato di Giovanni Paolo II.

Quest’ultimo il 25 gennaio 1983, con la Costituzione apostolica Sacrae disciplinae leges, promulgò l’attuale Codice di diritto canonico, per la Chiesa cattolica di rito latino; esso è entrato in vigore la prima domenica d’Avvento successiva. Detto Codice viene comunemente chiamato Codex iuris canonici.

Anche Giovanni Paolo II istituì una Commissione, con il compito di interpretare i canoni del nuovo Codice e le leggi universali della Chiesa latina.

Si tratta della c.d. Pontificia Commissione per l’interpretazione autentica del Codice di Diritto Canonico.

Si osservi che, la Commissione – con la Costituzione Apostolica Pastor Bonus 1988 emanata da Giovanni Paolo II per rinnovare la curia romana – è stata trasformata in quella che ancora oggi chiamiamo Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi. 

Essa è stata dotata di competenze più ampie ed articolate. Ad esempio, è anche competente ad interpretare le leggi che sono comuni con le Chiese Orientali Cattoliche.

Le caratteristiche del nuovo codice

Esso, più piccolo rispetto al precedente è composto da 1752 canoni, i quali sono suddivisi in 7 libri. Essi riportano i seguenti titoli:

  1. Le norme in generale
  2. Il Popolo di Dio
  3. La funzione di insegnare nella Chiesa
  4. La funzione di santificare nella Chiesa
  5. I beni temporali della Chiesa
  6. Le sanzioni nella Chiesa
  7. I processi

Ad ogni modo, si osservi che esso non deve essere confuso con un qualsiasi altro codice. In quanto, anche se elaborato da uomini, esso positivizza ed è ispirato alle leggi e ai principi del diritto divino.

Il codice del 1983, rappresenta il diritto universale.

Non a caso, mediante la Costituzione Sacrae Disciplinae Leges, si asserì un principio preciso:

  • Che il Codice di diritto canonico è il principale documento legislativo della Chiesa, fondato nell’eredità giuridico-legislativo della rivelazione e tradizione.

La sua finalità è stata quella di tradurre in linguaggio giuridico, quello che era il linguaggio teologico del concilio. Il Codice oltre a positivizzare il diritto divino, contiene al suo interno anche norme del diritto umano.

Dopo il 1983 questo sistema giuridico della Chiesa si definisce ulteriormente con l’entrata in vigore di due importantissime leggi:

Costituzione Pastur Bonus

Una Costituzione con la quale si è dato riordino ai Dicasteri della Curia romana. La Curia romana è l’insieme dei dicasteri e degli organismi che coadiuvano il romano Pontefice, nell’esercizio del suo supremo ufficio pastorale, per il bene e il servizio della Chiesa universale e delle Chiese particolari. Esercizio col quale si rafforzano l’unità di fede e la comunione del Popolo di Dio e si promuove la missione propria della Chiesa nel mondo.

        Struttura dei Dicasteri

  • 1. Col nome di dicasteri si intendono: la Segreteria di Stato, le Congregazioni, i Tribunali, i Consigli e gli Uffici, cioè la Camera apostolica, l’Amministrazione del Patrimonio della Sede apostolica, la Prefettura degli affari economici della Santa Sede.
  • 2. I dicasteri sono giuridicamente pari tra di loro.
  • 3. Tra gli istituti della Curia romana si collocano la Prefettura della Casa Pontificia e l’Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche del sommo Pontefice.

Codice dei canoni per le Chiese Orientali Cattoliche

Vi furono delle codificazioni parziali tra il 1949 e il 1957.

Nel 1972 viene istituita una Commissione Pontificia che porterà il Codice alla promulgazione 1990. Esso è composto da 1546 articoli suddivisi non in libri, ma in titoli ed è servito a codificare il diritto comune delle Chiese Orientali.

Elencazione delle Chiese sui iuris nella fede cattolica

Attualmente nella Chiesa Cattolica ci sono 23 Chiese sui iuris (cioè autonome). Di cui 22 appartenenti alle cinque tradizioni orientali, una invece appartenente alla tradizione latina. Più precisamente abbiamo:

Le Chiese di tradizione Alessandrina:

Patriarcale Copta

Metropolitana sui iuris Etiopica

 Le Chiese di tradizione Antiochena:

Patriarcale Sira

Patriarcale Maronita

Arcivescovile Maggiore Siro-Malankarese

La Chiesa di tradizione Armena:

Patriarcale Armena

Le Chiese di tradizione Caldea:

Patriarcale Caldea

Arcivescovile Maggiore Siro-Malabarese

Le Chiese di tradizione Bizantina:

Patriarcale Melkita

Arcivescovile Maggiore Ucraina

Arcivescovile Maggiore Romena

Metropolitana sui iuris Rutena

Metropolitana sui iuris Slovacca

Sui iuris Albanese

Sui iuris Bielorussa

Sui iuris Bulgara

– Sui iuris Croata

Sui iuris Italo-Albanese

– Sui iuris Macedone

Sui iuris Russa:

Sui iuris Ungherese

Per Giovanni Paolo II il CIC, CCEO e la Costituzione PASTOR BONUS RAPPRESENTANO IL NUOVO Corpus iuris Canonici.

Diritto Costituzionale della Chiesa

Alla luce di quanto è stato fin da ora detto, non ci possiamo più sorprendere se asseriamo che la Chiesa ha al suo interno un diritto Costituzionale. Si osservi però che la Chiesa non è dotata di una Costituzione in senso formale.

In altre parole, non esiste un documento intitolato “Costituzione della Chiesa Cattolica Apostolica Romana”.

La Costituzione di cui parliamo è allo stesso tempo irreformabile, ma anche storica. Ne consegue che, è nella storia che si perfeziona la conoscenza del disegno di Dio, riguardante la natura e la missione della Chiesa e quindi con il tempo si può arricchire.

La scienza del diritto costituzionale è il ramo della scienza canonica che studia la Costituzione della Chiesa. Vale a dire quella parte di scienza che studia la formazione del Popolo di Dio, la sua struttura e la sua organizzazione primarie o fondamentali.

I tentativi di redigere una Costituzione

Vi sono stati diversi tentativi di redigere una Costituzione, una sorta di Lex fundamentalis Ecclesiae.

L’idea era quella di formalizzare un diritto, che per la sua natura di diritto costituzionale, si situasse all’apice del sistema normativo della Chiesa; e di individuare anche un organo che fosse competente, a dichiarare la nullità degli atti legislativi contrari alla legge fondamentale.

Purtroppo, tutti questi progetti furono abbandonati perché ponevano un problema difficilmente superabile. Quello cioè che le leggi sono poste dal Papa e quindi se ci fosse stato un organo capace a giudicare le leggi, esso avrebbe giudicato anche il Papa.

Norme Costituzionali nell’Ordinamento Canonico

Tuttavia, pur in assenza di una Legge fondamentale, la Chiesa è dotata parimenti di norme appartenenti al rango costituzionale, in quanto le medesime sono contenute all’interno dello stesso CIC e CCEO.

Si osservi che sono costituzionali le norme che:

  • Formalizzano la posizione giuridica dei fedeli nella Chiesa, definendo i loro diritti e doveri;
  • Definiscono i principi riguardanti il potere ecclesiastico e la struttura gerarchica della Chiesa;
  • Assicurano la tutela giuridica dei diritti dei fedeli, e correlativamente l’esigibilità dei loro doveri.

Si faccia bene attenzione che il fine della Chiesa è la salvezza delle anime.

Un’affermazione che appartiene alla tradizione del magistero ecclesiale, formalizzata nell’ultimo canone del CIC con riferimento a una questione specifica:

Can. 1752 – Nelle cause di trasferimento (dei parroci) si applichino le disposizioni del can. 1747, attenendosi a principi di equità canonica e avendo presente la salvezza delle anime, che deve sempre essere nella Chiesa legge suprema.

Salus animarum: questo fine è legge suprema.

La Chiesa offre (deve offrire) all’uomo i mezzi per il conseguimento di questo fine.

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