Disciplina giuridica articolo 116 codice penale

Disciplina giuridica articolo 116 codice penale

Facciata principale tribunale di Bolzano

Il concorso di persona nel reato ci impone di parlare, anche della Disciplina giuridica articolo 116 del codice penale.

Detto articolo, infatti, si occupa di disciplinare l’ipotesi in cui il reato consumato, sia diverso da quello voluto da taluni concorrenti.

Non a caso esso stabilisce che:

Primo comma

  • Qualora il reato commesso sia diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, anche questi ne risponde, se l’evento è conseguenza della sua azione o omissione.

Secondo comma

  • Se il reato commesso è più grave di quello voluto, la pena è diminuita riguardo a chi volle il reato meno grave.

Spiegazione disciplina giuridica articolo 116 codice penale

Nel tentare di spiegare la disciplina di cui all’articolo 116 codice penale, si deve mettere in luce la sua complessità interpretativa.

Detto articolo rende penalmente sanzionabile, il concorrente che voleva un reato diverso da quello che è stato effettivamente realizzato.

A primo impatto sembra che l’articolo 116 codice penale, sia in contrasto con il principio della responsabilità penale personale. Principio, quest’ultimo, contenuto all’interno dell’articolo 27 Costituzione.

Come faccio a essere ritenuto penalmente responsabile, per un reato che non volevo commettere?

Ecco che sorge immediatamente un interrogativo.

  • Sulla base di quali premesse giuridiche, noi riusciamo ad attribuire una responsabilità penale a questo concorrente che voleva un reato diverso da quello effettivamente realizzato?

Purtroppo rispondere a questo interrogativo, non si presenta come un qualcosa di agevole.

Orientamenti dottrinari sulla responsabilità dolosa ex articolo 116

Primo orientamento

Una parte della dottrina per giustificare questa estensione di responsabilità penale, argomenta dicendo che nell’articolo 116 si configura una responsabilità dolosa.  

Perché una responsabilità dolosa?

Perché il dolo del concorrente non può non ricomprendere l’accettazione che l’esecutore si discosti, dal piano così come era stato concordato.

Questa impostazione si presenta come una forzatura.

Il dolo più che come volontà, si atteggia come una presunzione. La presunzione di accettare che l’esecutore si discosti dal piano originario.

Secondo orientamento

Un’altra parte della dottrina, per ovviare alle critiche mosse all’orientamento precedente, argomenta la responsabilità dolosa in altro modo.   

Vale a dire, per configurarsi una responsabilità doloso del compartecipe, sarebbe sufficiente la consapevolezza di contribuire ad un’offesa penalmente rilevante.

Anche questo secondo orientamento non può essere seguito.

Fino a che punto possiamo parlare di dolo se mancano la rappresentazione e la violazione dell’evento?

È evidente che siamo dinnanzi a un caso di dolo generico.

Corte costituzionale e l’articolo 116 codice penale

Come è agevole immaginare, sono stati sollevati dubbi sulla legittimità costituzionale dell’articolo 116 codice penale.

La Corte, investita della questione, dichiarerà la legittimità dell’articolo in questione, mediante l’emanazione di una sentenza interpretativa di rigetto.

Cosa stabilisce la Corte costituzionale con detta sentenza:

  • Affinché possa sussistere una responsabilità ex articolo 116 codice penale, è necessario che il reato diverso sia uno sviluppo logicamente prevedibile di quello voluto.

Il giudice nel valutare, se il reato diverso fosse o meno logicamente prevedibile, dovrà prendere in considerazione tutte le circostanze del caso concreto.

Non potrà quindi deciderlo in via astratta.

Requisiti punibilità ex articolo 116 codice penale

Alla luce di quanto appena detto, si evince un dato certo. Vale a dire, che la punibilità ex articolo 116 codice penale, è subordinata alla presenza dei suddetti requisiti.

  • Che vi sia un concorso di persona tra il concorrente e l’esecutore
  • Il concorrente deve aver voluto un reato chiaramente diverso da quello che si è realizzato
  • Con riferimento al reato realizzato vi sia, almeno nei confronti di un compartecipe, il dolo.

La presenza di quest’ultimo requisito – che almeno uno dei compartecipi abbia voluto il reato diverso – è ciò che distingue l’articolo 116 dall’articolo 83 codice penale.

L’articolo 83 del codice penale, infatti, si applica solamente nel caso in cui il reato diverso, sia causato da un errore nell’uso dei mezzi di esecuzione.

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