Forma, contenuto e conclusione del contratto di subfornitura

Forma, contenuto e conclusione del contratto di subfornitura

Due mani che si stringono a simboleggiare la Forma, contenuto e conclusione del contratto di subfornitura

Desta particolare importanza parlare anche della forma, contenuto e conclusione del contratto di subfornitura.

Disciplina giuridica forma, contenuto e conclusione del contratto di subfornitura

Prima dell’entrata in vigore della legge n. 192/1998 per concludere un contratto di subfornitura, si ricorreva a pratiche molto poco formali.

Una stretta di mano, una telefonata o ad una promessa.

Tutto ciò comportava frequenti contestazioni circa i termini dell’accordo, le quali erano dovute a inevitabili incomprensioni fra le parti. Di solito dette incomprensioni si risolvevano con la prevalenza della posizione del committente.

Forma del contratto di subfornitura

Al fine di evitare ciò, l’articolo 2 della legge n. 192/1998 stabilisce che:

  • Il rapporto di subfornitura si instaura con il contratto che deve essere stipulato in forma scritta, a pena di nullità. Costituiscono forma scritta le comunicazioni degli atti di consenso alla conclusione o alla modificazione dei contratti effettuate per telefax o altra via telematica.”

La norma è posta a tutela del subfornitore e ha la funzione di rendere riconoscibile, chiaro e non manipolabile, da parte del committente, il contenuto del contratto.

Il legislatore equipara la forma scritta al telefax o altra via telematica (es. e-mail).

Secondo una parte della dottrina però, l’utilizzo di questi strumenti di trasmissione della volontà, non consentirebbe di ritenere integrati gli estremi della forma scritta richiesti dalla norma. Questo perché occorrerebbe, invece, a tal fine la sottoscrizione con firma digitale o firma qualificata in calce alla comunicazione telematica e la firma autografa in calce all’originale trasmesso via fax.

Questa tesi fa leva sul dato letterale. Il fax o le altre vie telematiche non andrebbero bene per la comunicazione di volontà, ma si tratta di una tesi isolata.

La dottrina prevalente, infatti, ritiene valida qualsiasi forma di manifestazione del consenso che abbia valenza giuridica. Questo in considerazione dell’esigenza di assicurare rapidità e snellezza ai rapporti economici.

Conclusione del contratto di subfornitura

La previsione della forma scritta a pena di nullità potrebbe, dunque, indurre a ritenere nullo il contratto concluso mediante l’esecuzione della prestazione richiesta.

Ma l’articolo 2 introduce una “finzione” di conclusione.

Nel caso di proposta inviata dal committente, secondo le modalità indicate nel comma 1, non seguita da accettazione scritta del subfornitore che tuttavia inizia le lavorazioni o le forniture, senza che abbia richiesto la modificazione di alcuno dei suoi elementi; il contratto si considera concluso per iscritto agli effetti della presente legge e ad esso si applicano le condizioni indicate nella proposta, ferma restando l’applicazione dell’articolo 1341 del codice civile.

Conclusione del contratto mediante esecuzione dello stesso

La norma appare in contrasto alla communis opinio, secondo la quale non possono essere conclusi mediante esecuzione i contratti formali.  Questa deviazione, però, si spiega se si considera la ratio della prescrizione della forma scritta. Detta ratio è, appunto, quella di evirare che il committente (e non il subfornitore) possa manipolare a suo vantaggio i termini dell’accordo.

Il subfornitore deve dare pronto avviso all’altra parte dell’iniziata esecuzione, come previsto dall’articolo 1327 comma Due del codice civile.

In caso di conclusione del contratto mediante esecuzione al contratto stesso, si applicano le condizioni indicate nella proposta, ferma restando l’applicazione dell’articolo 1341 del codice civile.

Quest’ultima parte della disciplina è stata criticata.

Si è infatti detto che nell’ipotesi in cui il committente spedisca una proposta contenente clausole vessatorie e il subfornitore avvii la lavorazione del contratto, il contratto risulterebbe concluso senza le clausole vessatorie; determinando così una grave coartazione della volontà del proponente.

Per evitare ciò, si è suggerito ai committenti o di inserire una clausola che imponga al subfornitore di accettare per iscritto e non tramite esecuzione; o di subordinare la conclusione del contratto all’aver, il subfornitore, approvato specificamente le clausole vessatorie.

In caso di nullità per mancanza di forma, il subfornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni già effettuate e al risarcimento delle spese sostenute in buona fede ai fini dell’esecuzione del contratto.

Secondo l’opinione prevalente il legislatore avrebbe usato l’espressione “risarcimento” in modo atecnico, volendo riferirsi al mero rimborso spese.

Contenuto del contratto di subfornitura

Ai sensi dell’art. 2 comma Cinque:

  • Nel contratto di subfornitura devono essere specificati:

I requisiti specifici del bene o del servizio richiesti dal committente:

Il prezzo pattuito:

I termini e le modalità di consegna, di collaudo e di pagamento:

I requisiti specifici del bene o del servizio richiesti dal committente

Essi possono essere determinati:

  1. Attraverso l’inserimento dettagliato dei dati all’interno del contratto formale che consentano precise indicazioni, circa l’individuazione delle caratteristiche costruttive e funzionali.
  2. Per relationem, ovvero, attraverso il richiamo a norme tecniche che, quando non siano di uso comune per il subfornitore o non siano oggetto di norme di legge, debbono essere allegate in copia. Il rinvio può riguardare anche dati non contenuti in documenti scritti.

Infine, il bene o il servizio deve essere non oggetto della Subfornitura, determinabile e immediata intelligibilità per il subfornitore.

Nel caso in cui il bene o il servizio risultino oggettivamente indeterminabili, non si potrà che avere nullità del contratto.

Laddove, invece, il bene o il servizio richiesto non sia chiaro, il subfornitore potrà chiedere al committente le indicazioni necessarie per realizzare la prestazione.

Qualora, infine, il committente si rifiutasse di fornire i dati necessari, si avrà inadempimento con conseguente risarcimento del danno.

Il prezzo pattuito

Il Quinto comma dell’articolo 3 dispone che, ove vengano apportate, nel corso dell’esecuzione del rapporto, su richiesta del committente, significative modifiche e varianti che comportino un incremento dei costi, il subfornitore avrà diritto ad un adeguamento del prezzo anche se non esplicitamente previsto dal contratto.

Si tratta di una norma imperativa e inderogabile.

I termini e le modalità di consegna, collaudo e pagamento

Ai sensi dell’articolo 3:

  • Il contratto deve fissare i termini di pagamento della subfornitura, decorrenti dal momento della consegna del bene o dal momento della comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione, e deve precisare, altresì, gli eventuali sconti in caso di pagamento anticipato rispetto alla consegna.

Prima della legge n.192/1998 accadeva spesso che il committente ignorasse i termini di pagamento, oppure avanzasse contestazioni pretestuose sulla qualità del bene, per giungere a soluzioni transattive con il subfornitore.

Su tale aspetto è intervenuta la Commissione Europea con una Raccomandazione. Quest’ultima invitava gli Stati membri ad adottare i provvedimenti necessari, per far rispettare i termini di pagamento nelle transazioni commerciali e negli appalti pubblici.

Il legislatore italiano ha raccolto, in un primo momento, le sollecitazioni della Commissione solo in relazione ai rapporti di fornitura.

Successivamente ha dettato una disciplina applicabile a tutti i contratti, comunque denominati, tra imprese, ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportino la consegna di merci e prestazioni di servizi, contro il pagamento di un prezzo.

Il prezzo pattuito deve essere corrisposto in un termine che non può eccedere i 60 giorni dal momento della consegna del bene o della comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione. Tuttavia, può essere fissato un termine diverso, non eccedente i 90 giorni in accordi nazionali per settori e comparti specifici, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Sorge spontaneamente una domanda.

  • Cosa succede se le parti nel contratto di subfornitura, non fissano il termine di pagamento?
Primo orientamento

Secondo parte della dottrina sarebbe da escludere la nullità dell’intero contratto – che andrebbe a discapito di entrambe le parti – e sarebbe invece applicabile l’articolo 1339 c.c. (Inserzione automatica di clausole).

Secondo alcuni bisognerebbe applicare il termine di 60 giorni che deriva dalla legge 192. Secondo altri, invece, bisognerebbe invece applicare il termine di 30 giorni (più punitivo per il committente) che deriva dal decreto legislativo n. 231/2002, il quale disciplina i ritardi di pagamento.

Secondo orientamento

Poiché sostengono che la subfornitura sia un sottotipo dell’appalto, propone l’applicazione dell’articolo 1665 comma Cinque secondo il quale:

Salvo diversa pattuizione, l’appaltatore ha diritto al pagamento del corrispettivo quando l’opera è accettata dal committente.

Qualora l’accettazione non intervenga entro 60 giorni dal momento della consegna del bene o della comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione o gli usi prevedano una dilazione di pagamento superiore di 60 giorni, opera il limite previsto dal 2co dell’art 3 l. n. 192/1998.

Nel caso in cui le parti abbiano convenuto termine superiore a quello previsto dal 2 co dell’art. 3, questo termine sarà sostituito, ex 1339 c.c., con quello massimo di 60 giorni.

La legge non dice nulla al riguardo, ma la questione è stata affrontata dalla dottrina.

Si potrebbe adottare una soluzione punitiva per il committente, applicando il termine più stringente (per sanzionare l’impresa committente) oppure applicare il termine di 60 giorni.

Responsabilità subfornitore

Per quanto riguarda la responsabilità del subfornitore, i commi 1 e 2 dell’articolo 5 stabiliscono che:

  • Il subfornitore ha la responsabilità limitatamente al funzionamento e alla qualità del lavoro da lui svolto o del servizio prestato.
  • Lo stesso non può essere ritenuto responsabile per difetti di materiali o attrezzi fornitigli dal committente per l’esecuzione del contratto. Purché li abbia tempestivamente segnalati al committente.

Le norme sono inderogabili e ogni pattuizione contraria è nulla.

Eventuali contestazioni in merito all’esecuzione della subfornitura, devono essere sollevate dal committente entro termini stabiliti dal contratto, i quali, non potranno derogare ai più generali termini di legge.

La giurisprudenza ha ritenuto che questi termini, debbano essere quelli previsti in materia di appalto.

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