Giurisdizione speciale tributaria e ambito di operatività

Giurisdizione speciale tributaria e ambito di operatività

Per completezza della trattazione, ti consiglio di leggere prima il Post precedente.

L’ambito di operatività della giurisdizione speciale, è definita attraverso controversie tipicamente individuate dal legislatore. Essa può essere definita esclusiva. Il giudice tributario, infatti, può conoscere sia diritti soggettivi che meri interessi legittimi.

Nella giurisdizione del giudice tributario operano, sia limiti interni che esterni.

Limiti Esterni giurisdizione giudice tributario

Essi consistono nel fatto che il giudice tributario è competente a risolvere tutte le controversie che abbiano ad oggetto tributi di ogni genere e specie.

Pertanto è competente anche con riferimento a tutti quei tributi:

  • Regionali, provinciali e comunali
  • Per le addizionali e le sanzioni amministrative
  • Gli interessi
  • Quant’altro sia Irrogato dagli Uffici finanziari

Controversie che non rientra nella giurisdizione del giudice tributario

Vi sono delle controversie che non rientrano nella giurisdizione del giudice tributario. Si tratta di tutte quelle che hanno ad oggetto, gli atti emanati dopo la notifica della cartella di pagamento. Sono fatte salve, le controversie inerenti all’iscrizione di ipoteche e al sequestro conservativo; laddove queste misure siano state disposte per garantire i crediti tributari.

Di recente talune norme, hanno arricchito l’ambito della giurisdizione tributaria. Esse hanno fatto rientrare al suo interno, taluni provvedimenti degli Enti locali. Il problema è che la natura tributaria di detti provvedimenti risulta essere assai dubbia.

Si tratta:

  1. Dei canoni per l’occupazione di spazi e di aree pubbliche
  2. Del canone per la depurazione di acque
  3. Del canone comunale per la pubblicità
  4. E così via.

Limiti Interni giurisdizione speciale tributaria

La legge espressamente stabilisce che il ricorso alla Commissione, può essere proposto contro:

  • L’avviso di accertamento
  • L’avviso di liquidazione
  • L’atto di contestazione
  • Provvedimento sanzionatorio
  • Il Ruolo
  • La cartella di Pagamento
  • L’avviso di mora
  • L’iscrizione di ipoteche e di fermi amministrativi, quando disposti dall’agente di riscossione
  • Gli Atti relativi alle operazioni catastali individuali (Intestazioni di particelle, Classamento e così via)
  • Il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, interessi e sanzioni
  • Il diniego o la revoca delle agevolazioni tributarie

Resteranno escluse dalla giurisdizione del giudice tributario, tutte le questioni inerenti:

  • Gli atti e ai fatti preventivi rispetto alla notifica dell’avviso di accertamento, di liquidazione, ecc.
  • Le controversie tributarie che intercorrono tra privati. Esempio il diritto di regresso.

Giurisdizione tassativa del giudice tributario e istituto della Traslatio iudicii

L’elencazione tassativa della giurisdizione del giudice tributario, non è esente dalla presenza delle c.d. zone grigie. Zone quest’ultime che hanno oggi perso di importanza, grazie all’istituto della Traslatio iudicii.

Il giudice erroneamente adito, con lo stesso atto con cui dichiara il proprio difetto di giurisdizione, dovrà indicare:

  1. Il giudice ritenuto munito di giurisdizione
  2. I termini entro il quale bisogna adirlo.

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