Gli obblighi contabili ai fini IVA

Gli obblighi contabili ai fini IVA

Tra i doveri dei contribuenti o meglio di alcune categorie di contribuenti, si pensi agli imprenditori e non solo, figura anche l’ottemperanza di un obbligo particolare quello di tenuta della contabilità.

Si osservi che il fatto che alcune categorie di contribuenti, abbiano l’obbligo di tenere la contabilità è un qualcosa che è già presente nelle norme del diritto civile, con la conseguenza che le norme del diritto tributario provvedono semplicemente a dettare una disciplina più puntuale e articolata.

In ogni caso, è importante precisare che indipendentemente dal soggetto passivo tenuto ad ottemperare all’obbligo, o dal tipo di contabilità che si tiene e quindi che essa sia ordinaria o semplificata, le scritture contabili devono essere tenute nel rispetto del principio civilistico di ordinata contabilità che è espresso nell’articolo 2219 c.c.

Ne consegue che sulla base di detto principio, è necessario che le scritture contabili siano tenute senza spazi bianchi o riporti al margine e se dovessero essere necessarie delle cancellature, quest’ultime devono essere effettuate di modo che la parole errata sia ancora leggibile anche dopo la cancellazione.

Fatta questa doverosa premessa di carattere generale, è secondo me importante dire che tra i vari obblighi contabili previsti e disciplinati dalle leggi, in questo post io ho voluto limitare la trattazione, solamente a quelli che sono gli obblighi contabili ai fini IVA.

Si osservi che a differenza di quanto accade con le imposte dirette, qui soggetti obbligati alla tenuta della contabilità sono, oltre che le imprese commerciali sia individuali che in forma societaria e gli esercenti arti e professioni, anche gli imprenditori agricoli.

Quest’ultimi infatti, ai fini delle imposte dirette non sono tenuti al rispetto di particolare obblighi contabili, in quanto, il loro reddito è determinato su base catastale.

Ad ogni modo, per adempiere a quelli che sono gli obblighi contabili ai fini IVA, è necessario rispettare due tipi di obblighi:

  • L’obbligo di Fatturazione
  • L’obbligo di Registrazione

L’obbligo di Fatturazione

Ogni operazione imponibile ai fini dell’IVA, deve essere accompagnata dall’emissione di un particolare documento che è poi la c.d. fattura. Essa deve contenere la data, deve essere numerata e dotata delle indicazioni concernenti il corrispettivo pagato e l’imposta applicata, nonché, deve contenere i dati identificativi del cedente, del cessionario e quelli attinenti all’operazione economica.

Detta fattura deve essere emessa in doppio originale ed è importante dire già d’adesso che, l’eventuale inosservanza dell’obbligo di fatturazione comporterà l’applicazioni di pesanti sanzioni. Da notare che potranno essere applicate anche in capo al destinatario dell’operazione economica se quest’ultimo è un operatore economico e non regolarizza l’operazione irregolare nei modi e nei tempi imposti dalla legge.

E’ importante precisare che nel caso di commercio al minuto, non vi è l’obbligo di fatturazione, in quanto vi è, sia l’obbligo di registrare l’ammontare complessivo dei corrispettivi conseguiti, sia l’obbligo di usare i registratori di cassa per rilasciare le correlative ricevute fiscali.

Ad ogni modo, anche nel commercio al minuto se il cliente lo richiede i commercianti sono tenuti a emettere la fattura e quindi scorporare dal corrispettivo l’imposta dovuta.

All’emissione della fattura si ricollegano taluni effetti sostanziali, più precisamente:

  • Diritto a detrarre l’imposta subita con gli acquisti se il destinatario dell’operazione è un operatore economico.
  • Emessa la fattura, l’operazione si intenderà consumata nella data di emissione anche se il pagamento non è stato ancora effettuato.
  • Se si emette fattura per un operazione inesistente, l’imposta deve essere ugualmente ed interamente versata.

Obbligo di Registrazione

Con riferimento a detto obbligo, ci possiamo limitare a dire che esso consiste nell’obbligo di annotare le fatture in ordine cronologico, in un apposito registro che è poi il c.d. registro IVA, il quale è composto dal:

  • Registro delle fatture emesse: Il quale contiene appunto la registrazione di tutte quelle fatture che l’operatore economico ha emesso, a seguito delle cessioni di beni o delle forniture di servizi che ha effettuato. La registrazione deve avvenire entro 15 giorni dalla data della fattura.
  • Registro degli Acquisti: All’interno del quale, si registrano tutte le fatture che l’operatore economico ha ricevuto a seguito degli acquisti di beni e servizi, che lui ha fatto e che chiaramente sono inerenti all’attività economica svolta. Nel registro degli acquisti si registrano anche le bollette doganali nel caso di importazione. In tutte le ipotesi considerate, la registrazione deve avvenire sempre anteriormente all’esercizio del diritto di detrazione.

Elenco altri post della categoria “Diritto Tributario”

Ti potrebbe interessare anche...