Gli obblighi di dichiarazione del contribuente

Gli obblighi di dichiarazione del contribuente

Le leggi tributarie, al fine di facilitare l’attività degli Uffici finanziari, prevedono e regolano molteplici obblighi di dichiarazione. Obblighi quest’ultimi che a secondo del tributo a cui si riferiscono sono dotati di una disciplina diversa con riferimento:

  • Al contenuto e forma della dichiarazione: Ad esempio nella registrazione degli atti lo si assolve presentando i medesimi all’ufficio del registro, ovvero nel caso di atti già registrati e di mutamento delle circostanze rilevanti ai fini fiscali attraverso la c.d. denuncia delle circostanze medesime.

Nel campo delle imposte sui consumi, l’obbligo di dichiarazione, invece, si assolve portando a conoscenza degli Uffici finanziari anche fatti e circostanze diverse da quelli che sono costitutivi dell’obbligo di pagamento: si pensi alle dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività ai fini IVA o all’obbligo degli eredi dei contribuenti deceduti di comunicare le proprie generalità all’Ufficio tributario e così via.

  • Alle modalità e termini per l’assolvimento dell’obbligo dichiarativo: Non a caso ci sono tributi la cui dichiarazione deve essere fatta periodicamente e tributi la cui dichiarazione deve essere ripresentata, solo se vi sono stati mutamenti oggettivi o soggettivi negli elementi fattuali dichiarati in precedenza. Ne consegue che in quest’ultimo caso, la dichiarazione presentata può avere efficacia per una pluralità di periodi d’imposta.

 Alla prima soluzione normativa, si orientano in particolare le imposte dirette e l’IVA; la seconda soluzione normativa, invece, trova oggi riscontro soprattutto nel campo dei tributi locali, si pensi all’IMU o alla tassa per la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani, ecc.

 

  • E anche con riferimento agli effetti giuridici della dichiarazione medesima: In via generale al riguardo può dirsi che, in passato si attribuiva alla dichiarazione del contribuente anche un efficacia costitutiva del debito d’imposta, rettificabile dall’Amministrazione solo in aumento e non anche in diminuzione.

 Oggi, invece, le più recenti posizioni dottrinali e giurisprudenziali, seppur non hanno negato anche detta efficacia della dichiarazione, ne hanno però fortemente ridimensionato la portata.

Non a caso la dichiarazione tributaria viene intesa non come avente natura confessoria, bensì come avente natura della dichiarazione di scienza, in quanto essa è priva di un contenuto dispositivo ed è unicamente volta a comunicare fatti fiscalmente rilevanti. Ne consegue che essa, in quanto tale e quindi, dichiarazione di scienza, è tendenzialmente rettificabile degli errori eventualmente commessi dal contribuente a proprio danno.

E’ importante precisare però, che vi sono anche dichiarazioni il cui contenuto ha in parte carattere dispositivo e ciò accade in tutte quelle dichiarazioni dove la legge consente al contribuente di esercitare le opzioni da essa stessa consentite. Si pensi alla scelta tra più regimi contabili o alla scelta di rateizzare o meno la tassazione delle plusvalenze.

In definitiva, sulla base di quanto finora detto, comune alla totalità dei tributi è solo l’obbligo di portare a conoscenza degli Uffici i fatti costitutivi e quindi che fanno scattare l’obbligo di pagamento.

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