Regimi opzionali: trasparenza, consolidato nazionale e mondiale

Regimi opzionali: trasparenza, consolidato nazionale e mondiale

In questo post ci occuperemo di trattare, la disciplina dei regimi opzionali: trasparenza, consolidato nazionale e mondiale.

È importante però analizzare, sia il regime antecedente a quello dell’IRES, sia l’attuale disciplina.

Regime antecedente all’IRES

Nella disciplina anteriore a quella che ha introdotto l’IRES, si consentiva sempre l’effettuazione di una compensazione interna, tra gli utili e le perdite di società diverse, ma appartenenti allo stesso gruppo.

Non a caso, se la Partecipata (o Controllata) fosse stata in perdita, alla Partecipante (o Controllante) sarebbe stato consentito di ridurre il proprio reddito. Mediante deduzione della corrispondente svalutazione della partecipazione.

Se, invece, la Controllata avesse chiuso in utile e la Controllante in perdita, le imposte pagate dalla Controllata sui propri redditi, sarebbero stati recuperati dalla Controllante attraverso il credito d’imposta sui dividenti.

Regime di compensazione attuale

Oggi, venuto meno il Credito d’imposta sui dividendi e sancita l’indeducibilità delle svalutazioni delle partecipazioni (art. 87 TUIR), sono scomparse queste precedenti forme di compensazione.

Anche se, ad onor del vero, sono state oggi introdotti tre regimi opzionali. Questi sono volti a permettere e comunque contenere, diverse forme di compensazione interna; tra i redditi e le perdite di società diverse, ma appartenenti allo stesso gruppo.

In ogni caso, stiamo parlando di regimi opzionali, i quali, una volta optati, rimangono vincolanti per almeno un triennio. Essi sono:

  • Regime della trasparenza
  • Consolidato nazionale
  • Consolidato mondiale

Regime della trasparenza

Esso consiste nella possibilità di applicare ai gruppi societari, le regole di tassazione tipiche e previste per le società di persone.

Quindi sulla base di questo regime, l’eventuale reddito o perdita della società Partecipata, viene direttamente imputato alla società Partecipante, proporzionalmente alla sua quote di partecipazione, di modo da tassarla o dedurla in capo ad essa, indipendentemente dalla loro distribuzione.

Ne consegue che, la società Partecipata ha l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi, ma non ha l’obbligo del correlativo pagamento dell’IRES. Quest’ultima, infatti, colpirà come abbiamo già detto le società Partecipanti in proporzione alle loro quote.

Si osservi, come mediante il regime di trasparenza, non soltanto si elimina alla radice ogni forma di doppia imposizione; ma si consente altresì alla Partecipante, la possibilità di dedurre le eventuali perdite della Partecipata.

Condizioni necessarie da rispettare per l’applicazione del regime di trasparenza

Bisogna dire però, che l’applicazione di questo regime è subordinato al rispetto delle seguenti inderogabili condizioni:

  1. La società Partecipata, non soltanto, deve rientrare tra i soggetti di cui all’articolo 73 comma 1 lett. a) TUIR e quindi tra le società di capitali; ma è necessario altresì che il suo capitale sia detenuto esclusivamente da altri soggetti dello stesso tipo. Ciascuno con una percentuale non inferiore al 10% e non superiore al 50%.
  2. L’opzione come sappiamo è irrevocabile e deve essere esercitata da tutte le società partecipanti e comunicata all’Amministrazione finanziaria, entro il primo dei tre esercizi al quale si riferisce.

Consolidato Nazionale

Anche il consolidato nazionale è un opzione irrevocabile. Detto regime deve essere esercitato (optato), sia dalla controllante che dalle singole controllate interessate.

Si osservi che nonostante il nome, detto regime non mira ad una vera e propria forma di tassazione di gruppo. Esso, invece, mira a determinate condizioni, di consentire alla società controllante di conglobare nel proprio reddito, i risultati reddituali di una o più società controllate.

Quali sono queste condizioni?

Il fatto che vi sia una situazione di controllo ai sensi dell’articolo 2359 codice civile.

Quindi, che la controllante abbia una partecipazione, diretta o indiretta, al capitale delle singole controllate superiore al 50 %.

A differenza di quanto abbiamo visto nel regime della trasparenza, possono beneficiare del consolidato nazionale, non solo le società di capitali, ma anche:

  • Enti pubblici e privati commerciali
  • E a certe condizioni gli Enti non residenti

Consolidato Mondiale

Questo regime attribuisce alla società nazionale che controlla società estere, di includere nella propria base imponibile, in modo proporzionale e indipendentemente dalla loro percezione, i redditi o le perdite prodotte da tutte le società controllate non residenti.

Ne consegue che detto regime differisce dal consolidato nazionale per due motivi principali:

  1. Optato il regime da parte della controllante, i suoi effetti si estendono necessariamente sulla totalità delle controllate non residenti, Quindi non può operarsi solo per alcune.
  2. Che alla controllante vengono imputate solo quei redditi o quelle perdite, attinenti alla sua quota di partecipazione. Non quindi la totalità, dei redditi o delle perdite, prodotte dalle controllate non residenti.

In definitiva, posiamo dire che i tre regimi di cui abbiamo finora parlato, non sono altro che forme intermedie; tra la tassazione totalmente distinta delle singole società e la tassazione unitaria del gruppo.

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