Le impugnazioni nel processo tributario

Le impugnazioni nel processo tributario

Avvocato che scrive l'atto di impugnazione di una sentenza

Anche la disciplina delle impugnazioni nel processo tributario, è dettata dal D. Lvo 546/1992. Quest’ultimo detta una disciplina molto modellata a quella processualcivilistica. Anche se a dire il vero nel processo tributario, non si può applicare la regola che consente la sospensione della sentenza impugnata in grado di Appello.

A questo punto sorge spontaneamente una domanda. Quali sono i mezzi di impugnazione proponibili?

La risposta è semplice. Sulla base dell’articolo 50 del D. Lvo 546/1992, essi sono:

  • L’Appello
  • Ricorso per Cassazione
  • Revocazione

L’Appello

Come nel processo civile, si caratterizza per essere un mezzo di gravame volto ad ottenere, dal giudice di secondo grado, un riesame della controversia già decisa in primo grado.

La pronuncia del giudice d’Appello, si sostituisce a tutti gli effetti a quello oggetto di impugnazione.

Anche nel processo tributario sono regolati, sia i limiti del c.d. effetto devolutivo, sia il problema dell’ammissibilità di nuove prove in Appello.

A tal proposito è, infatti, stabilito che:

Tutte le questioni e le eccezioni che non sono state accolte in primo grado e che non sono state riproposte in Appello, si intendono rinunciate. Ne consegue che la parte di sentenza di primo grado non oggetto di impugnazione, passerà in giudicato.

Non sarà possibile proporre nuove domande o nuove eccezioni, fatti salvi gli interessi maturati e l’eccezioni rilevabili d’ufficio.

Il giudice d’Appello non può disporre nuove prove, salvo che la parte non dimostri che non le abbia potute fornire in primo grado o che esse siano ritenute indispensabili per la decisione. Salva altresì la facoltà di produrre documenti.

Il giudice d’Appello può sempre disporre la rinnovazione degli atti nulli, compiuti in primo grado.

Casi in cui il giudice d’Appello rimette la causa al giudice di primo grado

Il giudice d’Appello, nel processo tributario, è la Commissione tributaria regionale. Quest’ultima, solo in determinate e specifiche ipotesi, rimetterà la causa al giudice di primo grado.

Più precisamente, quando detta Commissione tributaria regionale:

  • Dichiara la Competenza declinata o la Giurisdizione negata dal primo giudice.
  • Riconosce vi sia stata irregolare costituzione o integrazione del contraddittorio.
  • Accerta che è stata dichiarata in modo errata, l’estinzione del processo in sede di reclamo al provvedimento presidenziale.
  • Verifica l’illegittima composizione del collegio di primo grado.
  • Constata la mancata sottoscrizione della sentenza di primo grado.

Al processo d’Appello per le controversie tributarie, si applicano le stesse regole che abbiamo visto per il processi di primo grado. Non è difficile immaginare l’operatività di quelle che possiamo chiamare deroghe e adattamenti.

Termine per Appellare

Il termine per Appellare e di 60 giorni, i quali decorrono dalla notifica della sentenza. In difetto di notifica il termine per appellare sarà di 6 mesi dal deposito della stessa in Segreteria. Si tratta del c.d. termine lungo.

Giudice competente

Il giudice competente è, invece, la Commissione tributaria regionale che si trova nella regione in cui ha sede, la Commissione tributaria provinciale che ha emesso la sentenza oggetto di gravame.

La presenza di eventuali sezioni distaccate delle Commissioni tributarie regionali, non avranno rilevanza ai fini della competenza. Esse sono ritenute mere articolazioni interne.

L’Appello e le sue caratteristiche

Ove l’Appello non sia stato notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, a pena di Inammissibilità, l’Appellante deve:

  • Entro il termine per la costituzione in giudizio, depositare una copia dell’atto di Appello, anche nella Segreteria della Commissione tributaria provinciale che ha emesso la sentenza impugnata.

Sempre a pena di Inammissibilità, l’Appello deve contenere i motivi specifici dell’impugnazione, i quali non possono essere modificati. Il carattere specifico dei motivi, ci fa capire che essi devono essere analitici riferimenti critici, alle parti o ai singoli capi della Sentenza.

L’Appellato può a sua volta proporre Appello incidentale, per quella parte di sentenza in cui egli ne risulta soccombente. Esso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, con lo stesso atto di costituzione in giudizio, il quale deve essere depositato entro 60 giorni dalla notifica dell’Appello.

Il Ricorso per Cassazione

Avvero la Sentenza della Commissione tributaria regionale, è ammesso il Ricorso in Cassazione. Detto ricorso rimane assoggettato sotto tutti i fronti, alle regole processualcivilistiche. Ne consegue che esso è proponibile per i soli casi di legittimità, indicati dall’articolo 360 c.p.c.

Regole particolari sono previste per l’ipotesi in cui, la Cassazione emetta una Sentenza di Rinvio alla Commissione provinciale o regionale.

Per tale ipotesi, il legislatore stabilisce che la riassunzione deve essere fatta nei confronti di tutte le parti personalmente. Questo entro il termine perentorio di un anno dalla pubblicazione della Sentenza, nelle forme rispettivamente previste previste per il giudizio di primo e di secondo grado.

La mancata riassunzione entro il termine perentorio fissato dal legislatore, comporta il consolidamento dell’atto impugnato.

Nel giudizio di rinvio le parti conserveranno la stessa posizione processuale, che avevano nel processo che ha dato luogo alla Sentenza Cassata. Non potranno formulare nuove richieste, se non gli adeguamenti imposti dalla Sentenza di Cassazione.

La Revocazione

Anche le Sentenze delle Commissioni tributarie, possono essere assoggettate all’eccezionale rimedio della Revocazione.

Ecco consiste nel far riesaminare la stessa Sentenza della Commissione che l’ha emessa. Ma ciò può avvenire solamente in ipotesi tassativamente elencate:

Dopo la Sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi, non prodotti nel corso del giudizio per forza maggiore e cause imputabili alla controparte.

La sentenza è effetto del dolo del giudice. Dolo quest’ultimo provato con Sentenza passata in giudicato. Ovvero, dolo della controparte.

Se la sentenza ha un contenuto contrario a quello di un’altra sentenza, avente fra le parti autorità di giudicato. E così via.

Poiché questo mezzo d’impugnazione ha delle scarsissime applicazioni pratiche, sembra sufficiente dire che esso può applicarsi solamente alle Sentenze che richiedono accertamenti di fatto. Che non siano impugnabili o non siano state impugnate.

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