Impedimenti nel matrimonio sacramento

Impedimenti nel matrimonio sacramento

Anello nuziale rotto

Ti consiglio di leggere gli impedimenti nel matrimonio sacramento se stai per contrarre matrimonio; ovvero, se hai deciso di studiare il diritto canonico.

Gli impedimenti sono quei fatti o quelle circostanze, le quali rendono invalido il matrimonio.

 In generale, gli impedimenti dirimenti rendono una persona inabile a contrarre validamente il matrimonio ed essi possono essere sia:
 
  • di diritto divino che di diritto ecclesiastico (umano)
 sia
  • pubblici (possono essere provati nel foro esterno) od occulti (non possono essere provati, o di fatto non sono divulgati).

Spetta solo alla autorità suprema della Chiesa stabilire un impedimento dirimente: se è di diritto divino, lo dichiara; se è, invece, di diritto umano lo stabilisce o impone. Ad ogni modo a norma del canone 1076, in questa materia (impedimenti) non è mai ammessa la consuetudine.

Elenco impedimenti matrimonio sacramento

 Nello specifico, sono impedimenti:

 a) Età.

Ha un fondamento nel diritto divino, ma è dispensabile entro certi limiti (fino a 14 anni per la donna, fino a 16 per gli uomini).
Can. 1083 – §1. L’uomo prima dei sedici anni compiuti, la donna prima dei quattordici pure compiuti, non possono celebrare un valido matrimonio.
§2. È diritto della Conferenza Episcopale fissare una età maggiore per la lecita celebrazione del matrimonio.
 

b) Impotenza.

 Deve essere antecedente e perpetua. È di diritto naturale, non dispensabile.(Impotentia coeundi, non impotentia generandi o sterilità).
Can. 1084 – §1. L’impotenza copulativa antecedente e perpetua, sia da parte dell’uomo sia da parte della donna, assoluta o relativa, per sua stessa natura rende nullo il matrimonio.
§2. Se l’impedimento di impotenza è dubbio, sia per dubbio di diritto sia per dubbio di fatto, il matrimonio non deve essere impedito né, stante il dubbio, dichiarato nullo.
§3. La sterilità né proibisce né dirime il matrimonio, fermo restando il disposto del can. 1098.

c) Vincolo (o legame) di precedente matrimonio.

Can. 1085 – §1. Attenta invalidamente al matrimonio chi è legato dal vincolo di un matrimonio precedente, anche se non consumato.
§2. Quantunque il matrimonio precedente sia, per qualunque causa, nullo o sciolto, non per questo è lecito contrarne un altro prima che si sia constatata legittimamente e con certezza la nullità o lo scioglimento del precedente.
 

d) Diversità di religione.  

Il suo fondamento sta nell’obbligo di custodire il bene della fede. (Matrimonio tra persona battezzata nella Chiesa cattolica o in essa accolta e altra non battezzata).

Can. 1086 – §1. “È invalido il matrimonio tra due persone, di cui una sia battezzata nella Chiesa cattolica o in essa accolta, e l’altra non battezzata”.

§2. Non si dispensi da questo impedimento se non dopo che siano state adempiute le condizioni di cui ai cann. 1125 e 1126.

§3. Se al tempo della celebrazione del matrimonio una parte era ritenuta comunemente battezzata o era dubbio il suo battesimo, si deve presumere a norma del can. 1060 la validità del matrimonio finché non sia provato con certezza che una parte era battezzata e l’altra invece non battezzata.

e) Ordine sacro.

È di diritto ecclesiastico e può essere dispensato. la dispensa è riservata al Papa (can. 291).

Can. 1087 – Attentano invalidamente al matrimonio coloro che sono costituiti nei sacri ordini.

 f) Voto pubblico e perpetuo di castità in un istituto religioso. La dispensa è riservata alla Santa Sede per gli istituto di diritto pontificio (cioè eretti o approvati dalla Sede Apostolica).

Can. 1088 – Attentano invalidamente il matrimonio coloro che sono vincolati dal voto pubblico perpetuo di castità emesso in un istituto religioso.

 g) Rapimento.

Can. 1089 – Non è possibile costituire un valido matrimonio tra l’uomo e la donna rapita o almeno trattenuta allo scopo di contrarre matrimonio con essa, se non dopo che la donna, separata dal rapitore e posta in un luogo sicuro e libero, scelga spontaneamente il matrimonio.
 

h) Crimine.

La dispensa è riservata alla Santa Sede (can. 1078 § 2, 2)

Can. 1090 – §1. Chi, allo scopo di celebrare il matrimonio con una determinata persona, uccide il coniuge di questa o il proprio, attenta invalidamente a tale matrimonio.

§2. Attentano pure invalidamente al matrimonio tra loro quelli che cooperano fisicamente o moralmente all’uccisione di un coniuge.

 i) Parentela. 

Comprende quattro casi:
 

Consanguineità.

Non è mai dispensabile in linea retta o collaterale in secondo grado (can. 1078 § 3).
Can. 1091 – §1. Nella linea retta della consanguineità è nullo il matrimonio tra tutti gli ascendenti e i discendenti, sia legittimi sia naturali.
§2. Nella linea collaterale il matrimonio è nullo fino al quarto grado incluso.
§3. L’impedimento di consanguineità non si moltiplica.
§4. Non si permetta mai il matrimonio, se sussiste qualche dubbio che le parti siano consanguinee in qualunque grado della linea retta o nel secondo grado della linea collaterale.

 Affinità.

Can. 1092 – L’affinità nella linea retta rende nullo il matrimonio in qualunque grado.
 

Pubblica onestà.

Can. 1093 – L’impedimento di pubblica onestà sorge dal matrimonio invalido in cui vi sia stata vita comune o da concubinato pubblico e notorio; e rende nulle le nozze nel primo grado della linea retta tra l’uomo e le consanguinee della donna, e viceversa.
 

Parentela legale.

Can. 1094 – Non possono contrarre validamente il matrimonio tra loro nella linea retta o nel secondo grado della linea collaterale, quelli che sono uniti da parentela legale sorta dall’adozione.

La dispensa dagli impedimenti

La dispensa è una grazia e pertanto, non si ha diritto a riceverla. Quando è concessa, l’impedimento cessa e l’interessato può contrarre un valido matrimonio. Ad ogni modo sono dispensabili solo gli impedimenti di diritto ecclesiastico (umano).

La dispensa può essere concessa, sia nel foro esterno che in quello interno. Ora competente è di norma l’ordinario del luogo, il quale, può dispensare da tutti gli impedimenti che non siano riservati alla Santa Sede (l’ordine sacro, il voto e il crimine). Ad ogni modo il diritto regola i casi in cui, per necessità e urgenza,  l’impedimento può essere dispensato dal vescovo se questa era riservata alla Santa Sede o addirittura dal parroco se questa era riservata al vescovo.

Ti potrebbe interessare anche...