Cenni storici dell’ordinamento canonico

Cenni storici dell’ordinamento canonico

Per poter parlare del diritto canonico è necessario fare dei cenni storici dell’ordinamento canonico.

Come ogni cosa nella vita, anche il diritto della Chiesa ha avuto una sua evoluzione. Non a caso possiamo dire che la Chiesa di oggi sia lo sviluppo o l’evoluzione, di quelle basi che furono istituite da Cristo.

All’inizio, se si pensa alla Chiesa degli Apostoli, abbiamo solo un tramandare gli insegnamenti che essi avevano ricevuto da Gesù. La tradizione riveste, quindi, un ruolo fondamentale in questi primi secoli. Essa aveva ad oggetto diversi insegnamenti:

  1. Organizzazione del culto
  2. Mores, vale a dire su come ci si deve comportare
  3. Governo della Chiesa

Spiegazione dell’ordinamento canonico

Successivamente questa tradizione o per meglio dire le norme contenute al suo interno, cominciarono ad essere messe per iscritto e i primi manuali ad accogliere tali regole, furono proprio i testi pseudo apostolici. Questi testi, con data anteriore anche agli stessi Vangeli, sono chiamati pseudo apostolici in quanto falsamente attribuiti alla loro penna. In altre parole, non ne furono loro gli autori, ma il contenuto risponde così perfettamente ai loro insegnamenti che è come se invece lo fossero.

I più importanti testi pseudo apostolici 

Di questi Testi pseudo apostolici ve ne sono diversi, ma di sicuro i più importanti sono:

  1. Insegnamento dei dodici Apostoli: scritto in Siria nel I sec
  2. Didascalia degli Apostoli
  3. Tradizione Apostolica: risalente al 218 ed attribuita a Ippolito di Roma
  4. Costituzioni Apostoliche: Tramandano i canoni apostolici in un elenco di 35 norme giuridiche

Sin dalle origini ci si rese conto che i problemi comuni che riguardavano tuta la Chiesa, dovevano essere trattati collegialmente. E’ infatti, da qui che entra in gioco un istituto che è sempre stato presente nella storia della Chiesa e cioè il concilio o sinodo.

Definizione di Concilio o Sinodo

Il concilio altro non è che un’assemblea di vescovi che discutono e deliberano sulle questioni di fede (cosa bisogna credere per essere cattolici), e di disciplina ecclesiastica ( come ci si devono comportare i fedeli e l’organizzazione della Chiesa; mores).

Esso può essere particolare o universale (ecumenico). Esso è particolare quando a riunirsi sono i vescovi di una determinata area geografica che può essere una Regione, una Nazione e così via. Si osservi che non erano rari i concili particolari soprattutto nel passato quando gli spostamenti materiali da un luogo ad un altro non erano così agevoli come magari lo sono adesso.

E’, invece, universale o ecumenico se presenta le seguenti tre caratteristiche:

  1. Se vi è la presenza di tutti i vescovi del mondo cristiano. Anche se a dire il vero, nella realtà, nella pratica non sempre si è avuta la presenza completa proprio di tutti.
  2. Deve parlare e discutere a norma della Chiesa universale.
  3. Tutto ciò che è stato discusso e deliberato deve essere approvato dal Papa.

Si osservi che il Papa, non soltanto non è quasi mai presente alle riunioni conciliari, in quanto lo è attraverso suoi delegati; ma l’esperienza storica ci insegna altresì, che il più delle volte non è stato neanche lui ad esserne il promotore.

Il primo Concilio

L’uso nella pratica dei Concili ecumenici, ma dei concili in generale, trova la sua ispirazione nel contenuto del capitolo 15 degli Atti degli Apostoli. Al suo interno, infatti, si narra di quello che forse oggi impropriamente chiamiamo il primo concilio di Gerusalemme, avvenuto intorno agli anni 50.

(Ora alcuni,venuti dalla Giudea, insegnavano ai fratelli questa dottrina: Se non vi fate circoncidere secondo l’uso di Mosè, non potete esser salvi. Poiché Paolo e Bàrnaba si opponevano risolutamente e discutevano animatamente contro costoro, fu stabilito che Paolo e Bàrnaba e alcuni altri di loro andassero a Gerusalemme dagli Apostoli e dagli anziani per tale questione. Essi dunque, scortati per un tratto dalla comunità, attraversarono la Fenicia e la Samarìa raccontando la conversione dei pagani e suscitando grande gioia in tutti i fratelli).

In altre parole, in questo capitolo il problema non è tanto l’accoglienza dei pagani nella chiesa, quanto, le conseguenze di tale accoglienza. Vale a dire, se fosse stato o meno necessario che essi si sottoponessero alla circoncisione (segno di appartenenza al popolo di Israele) e quindi alla Legge.

Questi concili ecumenici sono importanti per il tessuto normativo della Chiesa, anche se sono pochi quelli che la Chiesa stessa ritiene ecumenici, più precisamente 21.

Concili ritenuti ecumenici dalla Chiesa cattolica

Sempre in tema di cenni storici dell’ordinamento canonico, i Concili ritenuti ecumenici dalla Chiesa cattolica sono solamente 21. Più precisamente il Concilio di:

  1. Nicea I
  2. Costantinopoli I
  3. Efeso
  4. Calcedonia
  5. Costantinopoli II
  6. Costantinopoli III
  7. Nicea II
  8. Costantinopoli IV
  9. Laterano I
  10. Laterano II
  11. Laterano III
  12. Laterano IV
  13. Lione I
  14. Lione II
  15. Vienne
  16. Costanza
  17. Ferrara/Firenze
  18. Laterano V
  19. Trento
  20. Vaticano I
  21. Vaticano II

I primi 8 sono avvenuti nell’epoca della Chiesa indivisa – prima che si realizzasse lo scissa tra Ortodossi e Chiesa latina romana – e di questi 8, i primi 4 sono serviti a definire il patrimonio essenziale della Fede.

Dal nono al dodicesimo si tratta di concili convocati e diretti dai papi, mentre dal nono al ventunesimo concilio, fatta qualche eccezione come per quello di Lione, si è trattato di concili con la quale si è cercato di eliminare la divisione. Tuttavia nel XVI secolo, più precisamente dopo il concilio di Trento, si verificò un ulteriore scisma tra Chiesa romana e quella protestante.

Si osservi che i concili servono a definire l’ortodossia cioè, la retta dottrina e quindi ne consegue che se da una parte definiamo il contenuto della Fede, dall’altra si condannano le dottrine errate dette anche eretiche.

Abbiamo poc’anzi detto, che i concili rappresentano uno strumento importantissimo per il tessuto normativo della Chiesa. Ciò nonostante, a partire dal 300 (IV sec), si manifesterà un altra modalità attraverso la quale si produrrà diritto all’interno della Chiesa. Sto parlando della legislazione papale.

Altro modalità di produzione del diritto all’interno della Chiesa. LA LEGISLAZIONE PAPALE

In altre parole, è maturata la dottrina del primato del vescovo di Roma. Correlativamente è maturata altresì la prassi che i Vescovi per risolvere qualsiasi questione, dubbio o problema attinente alla loro diocesi, si doveva rivolgere al Papa. Quest’ultimo risolveva il tutto, emanando una decretale, che era poi lo strumento tipico attraverso cui il Papa produceva da solo diritto. La decretale altro non era che una epistola (una lettera) dal contenuto particolare, in quanto, dotata al suo interno di norme giuridiche.

Le decretali e la loro valenza generale

Ma a questo punto ci poniamo una domanda di non poco conto e cioè, come fanno delle semplici lettere ad assumere valenza generale, se esse stesse sono state inviate per la risoluzione di un caso singolo?

E’ agevole immaginare che queste decretali per assumere valenza universale, debbano essere conosciute da tutta la Chiesa. In tal senso un aiuto fondamentale è stato dato loro dalle c.d. collezioni canoniche. Si tratta di vere e proprie raccolte.

La prima collezione fu quella dionesiana. Detta collezione prese questo nome, perché realizzata appunto dal monaco Dionigi il Piccolo, il quale la divise in due parti:

  1. Raccolta dei Concili
  2. E raccolta delle Decretali da Papa Siricio ad Anastasio

Nascita della figura del giurista

Ad ogni modo, è importante ricordare che sarà solo a partire dal XI e XII secolo che si verifica il c.d. rinascimento giuridico. Con la conseguenza che il diritto diventa una scienza e il giurista diventa una figura professionale.

Non a caso ci saranno due figure di giuristi:

  1. Gli specialisti di diritto civile: il cui primo è stato sicuramente Irnerio
  2. Gli specialisti del diritto canonico: il cui primo è stato invece Graziano

Ora, mentre i giuristi civilisti studiavano il diritto attraverso il corpus iuris civilis di Giustiniano, per i canonisti invece, esistevano le c.d. collezioni canoniche. Tra le tanti quella che sicuramente ha avuto maggiore importanza e fortuna è stata sicuramente quella di Graziano.

Collezione canonica di Graziano.

Ora ci poniamo una domanda, perché questa collezione ha avuto tutta questa importanza? La risposta è semplice, perché Graziano con la sua collezione aveva dato concordia ai canoni discordanti.

Da questo deriva appunto il nome al suo decreto “concordia discordantium canonum”. Egli non si era, infatti, limitato a raccogliere il materiale e sistemarlo uno accanto all’altro, ma compie un’opera di interpretazione, tanto da scrivere dei veri e propri dicta.

Ad ogni modo,la collezione al suo interno conteneva:

  1. Canoni conciliari
  2. Decreti dei Papi
  3. Frammenti di brani dei padri della Chiesa
  4. Frammenti del diritto romano
  5. Altre fonti

Si osservi che il decreto di Graziano ebbe altresì questa importanza non indifferente, per due ordini di ragione.

Sia perché quest’opera riuscì a diffondersi in poco tempo in tutta Europa, sia perché la scienza del diritto canonico nasceva come conoscenza del decreto stesso.

In altre parole, il giurista canonico poteva essere considerato tale, solo se avesse studiato questo decreto. Tanto che in una prima fase i canonisti, non a caso erano chiamati decretasti. Essi, infatti, non si limitavano a leggerlo, ma lo interpretavano e lo glossavano (sia con glosse marginali che interlineari). Proprio a causa di tutte queste glosse, si arrivare ad avere un apparato imponente che prenderà il nome di glossa ordinaria.

Ordinaria perché essa veniva sempre ricopiata ad ogni copia effettuata del testo del decreto stesso.

Eventuali approfondimenti

Se si desiderasse ulteriori approfondimenti con riferimento al tema cenni storici dell’ordinamento canonico, siete pregato di lasciare un commento.

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