La potestà di governo nell’ordinamento canonico

La potestà di governo nell’ordinamento canonico

Cattedra di San Pietro

Per quanto concerne la potestà di governo nell’ordinamento canonico, dobbiamo dire che essa si divide in:

  1. Legislativa
  2. Giudiziaria
  3. Esecutiva

Quest’ultima potestà si esercita mediante i c.d. atti amministrativi, i quali sono singolari categorie di atti introdotti con il codice del 1983 e disciplinati dagli canone 35 e seguenti.

Essi sono singolari perché hanno un destinatario concreto e preciso. Detti atti amministrativi possono essere emanati o da uno degli organi costituzionali, ovvero, da uno ad essi vicari.

L’atto amministrativo non può mai essere emanato contro le disposizioni legislative, perché esso ne rappresenta il suo sviluppo. Salvo che chi lo ha emanato, sia dotato anche della potestà legislativa.

L’atto è sempre soggetto a procedimento amministrativo, tranne che esso sia stato emanato dal Papa o dal Collegio Episcopale.

Gli atti amministrativi nell’ordinamento canonico

Sono atti amministrativi a norma del canone 35:

  • Decreto
  • Precetto
  • Rescritto
  • Grazia

Decreto

Disciplinato dal canone 48, si tratta di un’atto dalla denominazione generica. Esso, infatti, viene utilizzato per svariati motivi. Si pensi al riconoscimento di personalità giuridica, erezione di circoscrizioni ecclesiastiche, nomine, approvazioni e così via. Esso ha carattere singolare.

Precetto

Disciplinato dal canone 49, si tratta di un’atto singolare dotato di natura imperativa. può, infatti, contenere un ordine di fare o non fare alcunché, nella misura in cui, quanto richiesto dal precetto, faccia già parte dei doveri imposti al destinatario dalla legge.

Rescritto

Disciplinato dal canone 59, per rescritto s’intende l’atto amministrativo dato per iscritto dalla competente autorità esecutiva, per mezzo del quale, di sua stessa natura, su petizione di qualcuno, viene concesso un privilegio, una dispensa o un’altra grazia.

La grazia

Con riferimento agli atti amministrativi è interessante ricordare anche la grazia. Essa è qualcosa che non è dovuto in linea di stretta giustizia. Chi la concede deve valutare l’opportunità di concederla. Deve tenere conto delle circostanze del caso concreto, del bene che potrebbe scaturirne per il soggetto avvantaggiato, della compatibilità degli effetti con il bene pubblico e l’interesse generale.

Altri atti amministrativi di diritto canonico. Il privilegio e la dispensa 

All’interno dell’ordinamento canonico vi sono altri due tipi di atti amministrativi, i quali sono dotati di una specifica disciplina giuridica. Sto parlando del privilegio e della dispensa.

Privilegio

A norma del canone 76,

  • Il privilegio, ossia una grazia in favore di determinate persone, sia fisiche sia giuridiche, accordata per mezzo di un atto peculiare, può essere concesso dal legislatore come pure dall’autorità esecutiva cui il legislatore abbia conferito tale potestà.

Sebbene sia ricompreso fra gli atti amministrativi, esso è un atto della potestà legislativa. La sua veste formale è quella del rescritto e quindi di un atto formalmente amministrativo.

Dispensa

È uno degli atti che conferiscono elasticità all’ordinamento canonico.

A  norma del canone 85:

  • La dispensa, ossia l’esonero dall’osservanza di una legge puramente ecclesiastica in un caso particolare (legis mere ecclesiasticae in casu particulari relaxatio), può essere concessa da quelli che godono di potestà esecutiva, entro i limiti della loro competenza, e altresì da quelli cui compete la potestà di dispensare esplicitamente o implicitamente sia per lo stesso diritto sia in forza di una legittima delega.

Natura della dispensa come atto amministrativo

È la sospensione dell’obbligatorietà della legge in un caso particolare. Non comporta la revoca delle legge. È atto contra legem, ma non contra ius.

Ora, continuando il discorso della dispensa, possiamo dire che essa è considerata come uno dei contenuti dei rescritti. Viene intesa, a norma del canone 85 come, un ESONERO dall’obbligo di osservare una legge puramente ecclesiastica in un determinato caso particolare.

Quindi non bisogna cadere nell’errore di pensare che essa comporti una modifica o un’abrogazione della legge. Come già detto, ne rappresenta la sua non applicazione solo in quel determinato caso.

Si osservi che nella Storia della Chiesa essa è sempre stata praticata, anche se la dottrina canonica ha elaborato questo istituto, a partire dal secolo XI. Più precisamente, fu il canonista Ivo di Chartres il primo autore che ne diete un’elaborazione compiuta.

Chartres così la definisce in una delle sue lettere:

  • mitigatio ad tempus rigoris iuris, ob necessitatem temporum vel utilitatem Ecclesiae.

Vale a dire, una mitigazione temporanea del rigore del diritto, per la necessità dei tempi o utilità della Chiesa.

Ad ogni modo, essa può avere ad oggetto solo “la legge meramente ecclesiastica” e quindi, solo le leggi di diritto umano. A dire il vero, vi sono dispense che incidono nel matrimonio RATO e NON CONSUMATO ed è chiaro che questo comporta UNA DEROGA AL DIRITTO DIVINO.

Campo di operatività della dispensa

Il campo tipico della dispensa è proprio il matrimonio, dalla quale distinguiamo due impedimenti. Quelli:

  • Dispensabili
  • Indispensabili

Ma a questo proposito torneremo nelle lezioni dedicate a questo istituto giuridico.

Un altro limite della dispensa è segnato dai canoni 86 e 87.

Per quanto riguarda il canone 86:

  • Non sono suscettibili di dispensa le leggi in quanto definiscono quelle cose, che sono essenzialmente costitutive degli istituti o degli atti giuridici.

Ad esempio:

1) Nel contratto di compravendita non posso essere dispensato per non pagare il prezzo.

2) Se si vuole diventare Vescovi non si può essere dispensati dalla correlativa consacrazione.

Per quanto, invece, concerne il canone 87 non si può dispensare né dalle leggi processuali, né da quelle penali, né da quelle la cui dispensa è riservata in modo speciale alla Sede Apostolica o ad un’altra autorità.

Ad ogni modo, è importante ricordare che l’Ordinario diocesano può concedere dispensa, se essa giova al bene spirituale dei fedeli, sia dalle leggi universali che da quella particolari; ovviamente solo dopo averne valutata la sua giusta e ragionevole causa.

Approfondimenti

Se si desiderano approfondimenti su quella che è la potestà di governo nell’ordinamento canonico, vi invito a lasciare un commento.

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