Interruzione, Sospensione ed Estinzione del processo tributario

Interruzione, Sospensione ed Estinzione del processo tributario

Facciata Sud del Palazzo di Giustizia di Catania
Tribunale di Catania

Sempre con riferimento al tema del processo tributario, meritano una puntuale trattazione anche le norme sull’Interruzione, Sospensione ed Estinzione del processo tributario.

La Sospensione nel processo tributario

Essa sarà disposta in tutti quei casi in cui, è stata presentata querela di falso, ovvero, debba essere decisa in via pregiudiziale, una questione sullo stato o sulla capacità delle persone. Salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio.

Ne consegue che nel processo tributario, non operano le normali ipotesi di sospensione previste nel codice di procedura civile. Questo perché le questioni pregiudiziali, anche se eccedenti la competenza propria del giudice tributario, possono di regola essere affrontate incidenter tantum. Cioè ai fini della controversia di cui è investito, senza effetto di giudicato esterno.

In dottrina sono state poi evidenziate, altre ipotesi di sospensione necessaria. Si pensi alle questioni di costituzionalità, all’istanza di regolamento di giurisdizione, ovvero, alla ricusazione del giudice.

L’Interruzione nel processo tributario

Si tratta di un istituto volto alla salvaguardia del contraddittorio processuale. Esso, non a caso, viene disposto tutte le volte che:

  • Viene meno la capacità di stare in giudizio di una delle parti processuali. Si pensi alla morte o a qualsiasi altra ragione.
  • Sopravvenute patologie giuridiche del difensore. Si pensi al fatto che questo sia stato radiato o sospeso dall’albo, ovvero, a causa della sopravvenuta morte.

Da precisare che non si avrà l’Interruzione, ma una semplice proroga di 6 mesi del termine per ricorrere, se la capacità di stare in giudizio della parte processuale, viene meno in pendenza del termine medesimo.

Disposizioni comuni Integrazione e Sospensione

Entrambe sono disposte e dichiarate, con Decreto del Presidente della Commissione, ovvero, con Ordinanza del Collegio se ricorrono determinate circostanze.

Ad ogni modo una volta disposti, essi saranno produttivi dei seguenti effetti giuridici.

  • Rendono impossibili il porre in essere gli atti processuali.
  • Interrompono i termini pendenti.
  • Necessitano che la parte interessata provveda a riassumere il processo, perché altrimenti quest’ultimo si estinguerà.

Sia nell’ipotesi di Interruzione che di Sospensione, è necessario dire che la riassunzione del processo, è rimessa all’iniziativa della parte interessata. Normalmente il contribuente.

A tal fine la parte interessata deve depositare, un’apposita Istanza di trattazione presso la Segreteria della Commissione precedentemente adita. L’Istanza deve essere depositata entro 6 mesi, dal giorno in cui è cessata la causa che ha portato alla Sospensione o all’Interruzione.

L’Estinzione nel processo tributario

Sulla base, dell’ormai, più volte citato D. Lvo 546/1992 l’Estinzione del processo, può avvenire per tre precise ragioni.

  1. Rinuncia al Ricorso: Detta rinuncia deve essere effettuata mediante appunto, una atto di rinuncia e accettazione. Esso deve essere sottoscritto personalmente sottoscritto da tutte le parti e se vi sono, anche dai difensori. Ne consegue che detta rinuncia non produrrà effetti, se non sarà quindi accettata anche dalle altre parti costituitesi in giudizio. In quanto qualcuna di esse potrebbe, invece, avere interesse alla prosecuzione del processo.
  2. Inattività delle parti processuali: Detta forma di estinzione del processo si verifica quando, le parti processuali restano inattive. Quindi quando non proseguono o non riassumono il giudizio, entro i termini stabiliti dalla legge o dal giudice.
  3. Cessazione della materia del contendere: Quest’ultima ipotesi si verifica in tutti quei casi in cui, la controversia non si definisca con Sentenza definitiva emanata dal Collegio. Si pensi alla Conciliazione giudiziale.

Anche qui le spese processuali, sono a carico di chi le ha sostenute.

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