Lo svolgimento del processo tributario

Lo svolgimento del processo tributario

Toga e fascicolo sul banco del giudice

La disciplina di quello che è lo svolgimento del processo tributario, è imperniata in quello che possiamo definire principio di concentrazione. Quindi al suo interno non vi è una vera e propria distinzione tra fase istruttoria e decisoria.

A maggior conferma di quanto sto asserendo, lo dimostra la disciplina contenuta all’interno degli articoli da 30 a 38 del D. Lvo 546/1992. Detto decreto, infatti, disciplina lo svolgimento del processo, stabilendo quanto segue.

Presidente della Sezione, Segreteria della Commissione e parti processuali

Il Presidente della Sezione al quale è stato assegnato il ricorso, scaduto il termine per la costituzione in giudizio delle parti – ove non ritenga di adottare i provvedimenti preliminari – FISSA l’Udienza della trattazione della controversia.

Fissata detta DATA, la Segreteria della Commissione ne da comunicazione, alle parti che si sono costituite in giudizio, almeno 30 giorni liberi prima.

Le parti processuali possono, fino a 20 giorni liberi prima depositare documenti; fino a 10 giorni liberi prima memorie difensive: mentre brevi repliche fino a 5 giorni prima.

Camera di consiglio, Udienza e difesa tempestiva delle parti

Normalmente la controversia è trattata in Camera di Consiglio in assenza delle parti; salvo che una di esse non abbia fatto Istanza per la trattazione in pubblica udienza. Anche detta Istanza deve essere notificata alle altre parti e depositata in Segreteria. Detto deposito deve avvenire almeno 10 giorni prima dell’Udienza.

All’Udienza il Relatore espone i fatti e le questioni controverse al collegio. Successivamente, ove sia stata presentata l’Istanza per la trattazione in pubblica udienza, il Presidente ammette le parti alla trattazione orale.

Se espletando la discussione in pubblica udienza, la difesa tempestiva di una delle parti dovesse essere difficile, a causa dei documenti prodotti o delle questioni sollevate, su Istanza di questa, la Commissione può disporre il c.d. DIFFERIMENTO AUDIENZA FISSA. In questo caso, bisognerà inviare l’avviso di trattazione alle parti. Salvo che esse erano tutte presenti.

Delibera del Collegio, Sentenza e la Pubblicità

Dopo l’esposizione del Relatore o dopo l’Udienza di pubblica trattazione, il Collegio delibera in segreto in Camera di Consiglio. Normalmente detta delibera riveste la forma di Sentenza definitiva. Tuttavia, potrebbe rivestire la forma di Ordinanza istruttoria o dispositiva di particolari adempimenti processuali. Se ne dovessero ricorrere i motivi, essa può essere rinviata di non oltre 30 giorni.

Inutile ribadire che nel processo tributario, la Sentenza deve avere ad oggetto l’intera materia del contendere. Non sono quindi ammesse Sentenze parziali.

A detta Sentenza bisogna dare Pubblicità. Proprio a tal fine essa viene depositata, entro 30 dalla deliberazione, nella Segreteria della Commissione tributaria. Il suo dispositivo dovrà, invece, essere comunicato alle parti costituite entro i successivi 10 giorni.

L’onere di notificare la sentenza alle parti non costituite è, invece, in capo alle parti costituite. Detta notifica rappresenta il momento iniziale in cui decorrono i termini per l’impugnazione.

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