La localizzazione delle operazioni IVA

La localizzazione delle operazioni IVA

Parola IVA scritta per esteso

Per comprendere La localizzazione delle operazioni IVA, dobbiamo richiamare, già da subito, la disciplina dettata dal D.P.R. 633/1972. 

Spiegazione la localizzazione delle operazioni IVA

Innanzi tutto, ai fini della localizzazione delle operazioni IVA, bisogna richiamare l’articolo 1 D.P.R. 633/1972.

Detto articolo, infatti, stabilisce che:

  • L’IVA si applica sulle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato… e sulle importazioni da chiunque effettuate.

Ne consegue che, ai fini dell’applicazione del tributo in esame, è necessario verificare che sussistano tre requisiti.

In altre parole, si deve verificare che nell’operazione economica, sussista oltre al requisito soggettivooggettivo, anche quello territoriale.

Requisito territoriale dell’IVA

Con riferimento a quest’ultimo requisito, il DPR 633/1972, detta delle regole precise:

L’articolo 7 comma uno lettera a, stabilisce cosa si debba intendere, ai fini IVA, per territorio italiano.

Esso infatti stabilisce che:

  • Per Stato o “territorio dello Stato” si deve intendere il territorio della Repubblica italiana con esclusione dei Comuni di Livigno, Campione d’Italia e le acque italiane del lago di Lugano.

Mentre gli articoli 7 bis e 7 ter, stabiliscono quando, rispettivamente, la cessione di beni o la  prestazione di servizi, possano considerarsi effettuati in Italia.

Non a caso, l’articolo 7 bis, stabilisce che:

  • Le cessioni di beni si considerano effettuate in Italia, quando hanno ad oggetto appunto beni che al momento della cessione si trovano nel territorio nazionale.

Ne consegue che, anche se la cessione è operata da un soggetto italiano ad un altro connazionale, detta cessione non sarà soggetta ad IVA, se il bene ceduto si trovi all’estero.

Invece, l’articolo 7 ter, stabilisce che:

Le prestazioni di servizi si considerano, invece, effettuate in Italia quando sono rese a:

  • Soggetti passivi IVA stabiliti nel territorio dello Stato. Esempio, consulente estero che presta il proprio servizio ad un imprenditore italiano.
  • Consumatori finali stabiliti nel territorio dello Stato.

Si osservi come, queste soluzioni normative trovano la loro giustificazione, in una precisa circostanza di fatto. Cioè, che il particolare regime IVA degli scambi intracomunitari, è stato esteso al campo delle prestazioni di servizi tra soggetti nazionali ed esteri.

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