La nozione penale di patrimonio. Concezione giuridica ed economica

La nozione penale di patrimonio. Concezione giuridica ed economica

Ancora oggi la nozione di patrimonio risulta essere piuttosto controversa e questo perché la dottrina ha da sempre oscillato tra due contrapposte concezioni di patrimonio; quella giuridica e quella economica.

Concezione giuridica

Il patrimonio secondo la concezione giuridica non è altro che l’insieme dei diritti soggettivi patrimoniali che fanno capo ad una persona.

Questa concezione di patrimonio per quanto interessante e ben argomentata, si espone ad una rilevante critica.

Se il patrimonio è un insieme di diritti, anche il correlativo danno patrimoniale finisce col diventare esclusivamente una lesione del diritto patrimoniale. Con la conseguenza che:

  • Detto danno è da considerarsi sussistente, anche se l’oggetto dell’attività criminosa sia privo di valore economico.

 

  • E poi come se non bastasse, non sarebbe più possibile graduare la gravità del reato in funzione del valore economico. Questo perché il danno patrimoniale è la lesione del diritto patrimoniale e tutti i diritti patrimoniali hanno il medesimo rango.

 Concezione economica

La concezione economica di patrimonio è stata elaborata per ovviare agli inconvenienti posti in essere dalla concezione giuridica di patrimonio.

Non a caso la concezione economica definisce il patrimonio come, l’insieme dei beni economicamente rilevanti che appartengono ad un soggetto.

Ne consegue che ai fini del correlativo danno patrimoniale è rilevante che l’oggetto dell’attività illecita abbia un valore di scambio, mentre diventa irrilevante che la vittima possa vantare su di esso un diritto soggettivo.

Ma anche questa concezione è oggetto di critica. Essa può portare a includere nell’area della tutela penale, anche posizioni economiche disapprovate in altri settori del diritto. Con la conseguenza che si andrebbe a contrastare con il principio di unità dell’ordinamento giuridico.

Concezione economico-giuridica

La dottrina contemporanea per ovviare ai problemi posti tanto dalla concezione giuridica, quanto da quella economica, sta adottando una concezione di mezzo. Denominata appunto concezione economico-giuridica.

Ma anche con riferimento a quest’ultima concezione, la dottrina non riesce ad essere univoca.

Una parte della dottrina ritiene che le situazioni patrimoniali tutelabili, devono coincidere con un vero e proprio diritto soggettivo. Un’altra parte ritiene che sia sufficiente che detta situazione trovi riconoscimento presso l’ordinamento. Un’altra ancora che non sia disapprovata dall’ordinamento medesimo.

La concezione da preferire

A nostro avviso, la concezione preferibile è quella che tende a circoscrivere la tutela penale a quei rapporti economici che l’ordinamento riconosce espressamente.

Accogliendo questa concezione, nel concetto penalistico di patrimonio rientrano solo le aspettative dotate di un fondamento giuridico e non anche quelle di mero fatto o invalide.

La recente concezione personalistica

Di recente una parte della dottrina si è sforzata di costruire un concetto di patrimonio, nel quale siano riconoscibili i caratteri del bene costituzionalmente rilevante.

Da qui l’elaborazione di una concezione personalistica del patrimonio. All’interno del quale si fanno rientrare solamente i beni idonei ad assolvere una funzione strumentale rispetto all’autorealizzazione e allo sviluppo della persona umana.

Si tratta di una concezione interessante sotto il profilo teorico, ma ricca di problematicità nel momento in cui la si vuole sviluppare nella tecnica di tutela penalistica.

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