La partecipazione del contribuente al procedimento

La partecipazione del contribuente al procedimento

Il terzo ed ultimo principio che sta alla base della disciplina delle imposte dirette e dell’IVA, risiede in quello che è la partecipazione del contribuente al procedimento amministrativo e quindi nel c.d. contraddittorio.

Sul punto però, bisogna fare già da subito delle precisazioni, in quanto, fatte salve talune norme settoriali (si pensi all’articolo 37 bis o all’articolo 36 ter del D.P.R. 600/1973), non esiste una norma generale che obblighi l’Amministrazione a sentire sempre il contribuente prima di emettere l’accertamento.

In realtà, questa è un’impostazione che ha una visione molto riduttiva del c.d. contraddittorio, il quale si ritiene possa essere espletato senza una preventiva convocazione del contribuente.

Domanda: Ma allora si dovrebbe concludere dicendo che nel nostro ordinamento, il procedimento di accertamento non ha natura contenziosa?

La risposta è assolutamente no, perché anche nel nostro ordinamento il procedimento di accertamento ha una natura contenziosa, in quanto, all’interno di detto procedimento il contraddittorio è rappresentato dalle dichiarazioni che sono state presentate e dalla contabilità tenuta dal contribuente.

Esse infatti sono da ritenersi, se correttamente tenute, eguali alle spiegazioni e giustificazioni che il contribuente avrebbe potuto dare della propria situazione tributaria.

Sulla base di quanto appena esposto, ne consegue che l’eventuale inosservanza da parte dell’Ufficio di quelle che sono le regole sul contraddittorio, non fa configurare – almeno di norma – un’invalidità del provvedimento finale di accertamento.

Detta invalidità è da ravvisare solo in caso di violazioni gravi e quindi nei casi di mancata osservazione di quelli che sono i precisi adempimenti normativi.

Qualcuno in dottrina, ravvisa il carattere contenzioso del procedimento di accertamento, anche nell’impossibilità di rivalutare elementi già valutati in un precedente avviso.

La disciplina del provvedimento

Con riferimento alla competenza dell’accertamento, possiamo dire che è competente:

  • l’Ufficio del luogo dove il contribuente aveva il domicilio nell’anno in cui la dichiarazione è stata presentata o si sarebbe dovuta presentare.

Con riferimento ai termini decadenziali, questi sono fissati al:

  1. 31 dicembre del Quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
  2. 31 dicembre del Quinto anno successivo nel caso di omessa dichiarazione.

N.B. I termini suddetti saranno raddoppiati nel caso in cui il contribuente sia incorso, in violazioni tributarie penalmente rilevanti, ma limitatamente al periodo in cui sono state commesse le violazioni.

Interessante, infine, sono anche gli aspetti attinenti al Contenuto dell’Atto, in quanto, esso contiene l’indicazione dell’imponibile, dell’imposta accertata e le motivazioni che hanno portato l’Ufficio ad utilizzare un eventuale accertamento di tipo induttivo o sintetico.

Se poi la motivazione dovesse riferirsi ad un atto non conosciuto dal contribuente, questo atto dovrà essere allegato o comunque se ne dovrà riprodurre il suo contenuto essenziale.

Elenco altri post della categoria “Diritto Tributario”

Ti potrebbe interessare anche...