La natura costitutiva o dichiarativa del processo tributario

La natura costitutiva o dichiarativa del processo tributario

Per poter comprendere la natura del processo tributario, è importante comprenderne gli aspetti strutturali. Al riguardo è interessante evocare l’articolo 19 del D.Lvo 546/1992Detto articolo, infatti, stabilisce che:

  • L’atto introduttivo è sempre il ricorso che può essere proposto solo avverso gli atti o i comportamenti, tipicamente individuati dalla legge.
  • Gli atti diversi diversi da quelli indicati dal legislatore non sono impugnabili autonomamente.
  • Ogni atto impugnabile deve contenere l’indicazione dei termini e le forme mediante il quale deve essere presentato il ricorso.
  • Gli atti impugnabili autonomamente possono essere impugnati, solo per vizi propri. Nel senso che il ricorso sarà inammissibile se i motivi su cui verte, potevano farsi valere impugnando l’atto precedentemente notificato.
  • Se un atto impugnabile non dovesse essere notificato, il ricorso contro quest’ultimo, potrà avere ad oggetto anche i vizi degli altri atti non notificati.

Natura del processo tributario

Una parte della dottrina ritiene che la struttura del processo tributario, sia molto simile a quella del processo amministrativo. Esso è, infatti, finalizzato annullamento – totale o parziale – del provvedimento lesivo degli interessi del contribuente.

Un’altra parte della dottrina, invece, ritiene che il processo tributario malgrado la sua struttura impugnatoria, abbia la natura del processo dichiarativo di stampo civilistico. Questo sulla base del fatto che esso ha ad oggetto, l’accertamento negativo dell’obbligazione tributaria.

La giurisprudenza infine si colloca in una posizione intermedia. Essa ritiene che il processo tributario, da una parte ha la struttura del processo amministrativo (l’impulso è dato dall’impugnazione del provvedimento), dall’altra ha la natura dichiarativa del processo civile(finalizzato ad accertare l’esistenza del rapporto obbligatorio).

In realtà – a mio avviso – la tutela che si ottiene dal processo tributario è:

  • Di tipo costitutivo e quindi finalizzato all’annullamento totale o parziale, quando si è difronte a veri e propri provvedimenti amministrativi per i quali il contribuente lamenta solo lesioni di interessi legittimi.
  • Mentre di tipo dichiarativo se essendo in presenza di meri atti amministrativi, il contribuente può lamentare la lesione di diritti soggettivi.

Suddivisione delle controversie che possono intercorrere tra Amministrazione finanziaria e contribuente

Per capire meglio quanto sto cercando di asserire, dividerò le controversie che possono intercorrere tra Amministrazione finanziaria e contribuente in tre grandi gruppi:

  1. Le controversie attinenti ad avvisi di accertamento, avviso di liquidazione e provvedimento sanzionatorio: In questo caso, trovandoci davanti a veri e propri provvedimenti amministrativi, la correlativa tutela troverà il suo fondamento nell’esercizio di un’azione costitutiva di annullamento.
  2. Le controversie inerenti alle operazioni catastali (si pensi a tutte quelle questioni che hanno ad oggetto, il classamento, l’intestazione delle particelle e così via), ovvero, a quelle controversie inerenti il rifiuto espresso o tacito della restituzione di un tributo, il rigetto di istanze per la definizione agevolata e così via: In questo secondo caso, il processo non potrà che avere natura dichiarativa. Si tratta di meri atti amministrativi.
  3. Controversie inerenti gli atti della riscossione (Iscrizione al ruolo, Ingiunzione fiscale, Cartelle di pagamento, Sospensioni di rimborso, pronuncia di compensazione, Iscrizione di ipoteche e Fermo dei beni mobili registrati): In questo terzo caso, poiché siamo davanti a veri e propri provvedimenti amministrativi, la correlativa tutela ha natura costitutiva. 

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