La successione nelle situazioni soggettive tributarie

La successione nelle situazioni soggettive tributarie

Interessante è a questo punto parlare de la successione nelle situazioni soggettive tributarie.

Anche nel diritto tributario con la morte del contribuente, si ha l’ingresso degli eredi in tutti i diritti e doveri del de cuius:

  • sia formali: come la presentazione della dichiarazione, l’obbligo di tenuta della contabilità e così via.
  • sia sostanziali: come l’obbligo di pagamento, il diritto al rimborso.

E in forza di quello che è il generale principio di indisponibilità del tributo, il defunto non può stabilire i soggetti che devono assolvere gli obblighi tributari in modo diverso da quelli stabiliti dalla legge.

Mentre è da ritenere che egli possa validamente disporre dei suoi crediti verso l’amministrazione finanziaria.

Si osservi poi che ai fini fiscali è rilevante già la posizione di chiamato all’eredità, il quale ha l’obbligo di dichiarare la successione sino a quando non vi abbia espressamente rinunciato.

La stessa disciplina, invece, non si applica con riferimento ai legatari.

E’ adesso importante sottolineare che, la responsabilità in solido degli eredi sussiste solo per le obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.

Si osservi che questa regola è un’eccezione alla disciplina civilistica, in quanto, ogni erede è responsabile in proporzione alla rispettiva quota ereditaria.

Per quanto, invece, riguarda le sanzioni pecuniarie amministrative è stato ormai stabilito a seguito della riforma della disciplina sanzionatoria che dette sanzioni non si trasmettono agli eredi. Né quelle irrogate, né quelle ancora da irrogare.

Interessante è poi dire che nel caso di morte del contribuente, gli eredi hanno una proroga di 6 mesi per quanto riguarda i termini pendenti compresi quelli attinenti alla dichiarazione dei redditi.

Di contro però gli eredi hanno l’onere di comunicare le proprie generalità all’Amministrazione finanziaria , entro 30 giorni perché altrimenti gli atti notificati al domicilio del defunto si intendono notificati collettivamente agli eredi che non hanno ottemperato a detto onere.

Ma questa norma è dettata nel campo delle imposte dirette e non sembra si possa estendere a quelle indirette.

Infine, con riferimento ai redditi e ai proventi conseguiti dagli eredi per il presupposto di fatto che si è verificato in capo al defunto, questi possono optare per il regime della tassazione separata.

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