Nozione di reddito

Nozione di reddito

Come abbiamo visto, il testo unico delle imposte sul reddito (DPR 1986/917) non ci fornisce una nozione di reddito generale.

E perché faccio questa precisazione?

Perché nonostante non ci fornisca la definizione generale di reddito, il TUIR pone come presupposto di fatto dell’IRPEF e dell’IRES, rispettivamente artt. 1 e 72, il possesso in natura o in danaro, soltanto di quel reddito che rientra in una delle sei categorie reddituali disciplinati dall’articolo 6 TUIR.

Più precisamente: Reddito fondiario, di capitale, di lavoro autonomo, di lavoro dipendente, d’impresa e diversi.

Ne consegue che, se noi volessimo una definizione generale di reddito, dobbiamo ricorrere a quelle definizioni elaborate dalla dottrina economico-finanziaria. Quest’ultima ha elaborato il concetto di: reddito prodotto, reddito consumo e reddito entrata.

Spiegazione delle nozioni di reddito prodotto, consumo ed entrata

Reddito prodotto

Secondo i sostenitori della concezione di reddito prodotto, per tale si deve intendere soltanto:

  • la ricchezza novella che sia suscettibile di reinvestimento e che derivi da una fonte produttiva.

Sulla base di questa concezione, si riesce a tenere distinta la fonte produttiva dal prodotto. Tutte le vicende che incidono sulla fonte produttiva, poiché riguardano il patrimonio, resteranno indifferenti ai fini della tassazione sui redditi.

Per lo stesso motivo, non sarà attribuita natura reddituale a tutte le liberalità e agli atti a titolo gratuito.

Reddito consumo

Secondo questa concezione, per reddito si deve intendere solamente:

  • quella ricchezza prodotta che viene destinata al consumo.

Non avrà quindi rilevanza reddituale, bensì patrimoniale, quella parte di reddito prodotto che viene destinato al risparmio. Inutile dire che questa concezione di reddito non è riuscita a trovare un positivo riscontro normativo. E’ difficile, infatti, operare una netta distinzione tra il reddito destinato al risparmio e quello invece al consumo.

Reddito entrata

Con la concezione di reddito entrata, non si prende la mossa dal punto di vista della fonte produttiva, quanto invece da quello del soggetto. Infatti, per reddito entrata si intende:

  • quella variazione in positivo che si realizza nel patrimonio, all’interno di un arco temporale che noi definiamo periodo d’imposta.

Qui a differenza della nozione di reddito prodotto, non si può fare una netta distinzione tra fonte produttiva e prodotto. Per questa ragione, acquisiscono rilevanza reddituale anche incrementi che hanno natura esclusivamente patrimoniale.

Per fare un esempio: immaginiamo che il contribuente “X” abbia un terreno agricolo e che su di esso sia cambiato il piano regolatore urbanistico. Prima era agricolo, adesso è divenuto edificabile e il suo valore è passato da 10 a 100. È chiaro che quella plusvalenza di valore pari a 90, ha natura patrimoniale. Ma poiché realizza una variazione in positivo del patrimonio, sulla base della concezione di reddito entrata, acquisisce rilevanza reddituale.

Nel nostro ordinamento  il legislatore ha accolto il concetto di reddito prodotto, però è anche vero che negli ultimi tempi vi sono state sempre più aperture alla nozione di reddito entrata. Si pensi a tutta la disciplina del reddito d’impresa.

Ora sulla base di quanto appena detto, ci si pone una domanda di non poco conto e cioè:

Poiché il TUIR indica come presupposto di fatto dell’IRPEF e dell’IRES, il possesso sia in natura che in denaro di uno dei redditi elencati dall’articolo 6 dello stesso D.P.R. 917 1986, cosa accade nel caso in cui il correlativo soggetto passivo consegue:

  • Proventi in sostituzione di redditi
  • Interessi moratori o dilatori
  • proventi illeciti

Proventi Illeciti

Per quanto riguarda i proventi illeciti dobbiamo dire che il problema è risolto dall’articolo 6 TUIR, il quale nel suo secondo comma stabilisce che: i proventi conseguiti in sostituzione di redditi, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. Se io avvocato cedo a titolo oneroso, il credito che vanto nei confronti del mio cliente, sulla base della disposizione appena richiamata, possiamo dire che il provento derivante dalla cessione deve essere considerato reddito da lavoro autonomo.

E’ importante precisare che, detta regola non si applica ai soli proventi conseguiti a causa di invalidità permanenti o da morte.

Regime interessi moratori o dilatori

Per molto tempo in dottrina si è discusso se anche agli interessi moratori e dilatori dovesse essere loro riconosciuta o meno natura reddituale. L’incertezza era dipendente dal fatto che, da una parte detti interessi sono da considerarsi, seppur in senso lato, come avente natura risarcitoria in virtù del tardato pagamento, dall’altra però essi sono in grado di integrare l’arricchimento di chi li consegue.

A porre fine a questa incertezza è intervenuto ancora una volta l’articolo 6 TUIR il quale stabilisce che: Gli interessi moratori e quelli dilatori, costituiscono redditi della stessa categoria a cui fanno parte i crediti da cui essi sono maturati.

Regime proventi Illeciti

Anche con riferimento ai proventi illeciti, dottrina e giurisprudenza erano incerti sulla loro o meno natura reddituale.

Detta incertezza sarà superata con la legge 537/1993, in quanto, essa ha stabilito che: I proventi derivanti da atti o fatti classificati come illeciti dal punto di vista civile, penale o amministrativo, se riconducibili in una delle sei categorie reddituali, devono essere ritenuti come tali. Salvo che essi non siano stati sottoposti a sequestro o a confisca penale.

Ne consegue che bisognava verificare caso per caso, la loro riconducibilità ad una delle sei categorie reddituali.

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