Presupposti della riscossione nelle imposte indirette sui trasferimenti


Presupposti della riscossione nelle imposte indirette sui trasferimenti

Anche con riferimento alle imposte indirette sui trasferimenti, possiamo dire che i presupposti della riscossione sono:

  • Dichiarazione contribuenti
  • Avvisi di accertamento
  • Sentenze

Però qui bisogna fare luce su quelle che sono le peculiarità insite in questo tipo di tributi, in quanto, qui è quasi sempre l’amministrazione finanziaria che provvede a liquidare l’imposta sulla base dei valori indicati dai contribuenti. Una volta liquidata l’imposta principale, si accinge successivamente a controllare:

  1. Che i valori indicati dai contribuenti siano congrui a quelli che sono i valori di mercato.
  2. Che lo stesso ufficio abbia eseguito criteri corretti, per la liquidazione dell’imposta principale.

Sulla base di quanto detto, ne consegue che dichiarazioni, avvisi e sentenze, possono costituire presupposto di fatto della liquidazione solo se essi sono preceduti dal loro corollario necessario che è rappresentata dalla liquidazione dell’imposta principale e quindi dalla notifica dell’atto di avviso di liquidazione.

Proprio sulla base della funzione necessaria che in questo tipo di imposte riveste l’avviso di liquidazione e per il suo invito a versare le imposte dovute, una parte della dottrina ha ritenuto che detto avviso di liquidazione sia il PRIMO MOMENTO DELLA FASE DI RISCOSSIONE.

In realtà noi non possiamo aderire a questo orientamento, in quanto, detto avviso di liquidazione non è dotato del carattere esecutivo e quindi questo ci porta a considerarlo solamente un provvedimento che ha natura accertativa.

Regime delle riscossioni definitive e provvisorie 

Con riferimento sempre alle imposte indirette sui trasferimenti, possiamo dire che nella disciplina delle peculiarità sono previste anche con riferimento al regime delle riscossioni definitive e provvisorie.

Qui bisogna dire subito che la mancata impugnazione dell’avviso di liquidazione, comporta sempre la riscossione a titolo definitivo delle imposte con esso determinate.

Vediamo adesso di analizzare le regole sula riscossione a titolo provvisorio e come è agevole immaginare detta riscossione avviene nel caso in cui il contribuente impugna l’atto:

  • Se oggetto di impugnazione è l’imposta principale, esse sono sempre immediatamente riscuotibili, anche se iscritte a Ruolo a titolo provvisorio, già nel ricorso presentato alla Commissione tributaria provinciale (giudizio di 1° grado).
  • Se oggetto di impugnazione è l’imposta complementare, esse sono riscuotibili: con il ricorso in Primo grado nei limiti di 1/3; con il ricorso in Secondo grado per intero.
  • Se oggetto di impugnazione è l’imposta suppletiva, esse possono essere iscritte a Ruolo e quindi riscosse solo dopo l’emanazione della sentenza impugnabile solo per cassazione, ovvero, sentenza passata in giudicato.

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