Processo tributario. Fase introduttiva del giudizio

Processo tributario. Fase introduttiva del giudizio

Codice e martelletto giudice

Con riferimento alla fase introduttiva del giudizio, è importante parlare di due istituti introdotti dal D. Lvo 546/1992. Più precisamente sto parlando dell’esame preliminare e della tutela cautelare.

L’esame preliminare del ricorso

Esso consiste in quell’istituto che consente al Presidente della Sezione, a cui il Ricorso è stato assegnato, di controllare se sul medesimo esistono i presupposti di Inammissibilità, Sospensione, Interruzione o Estinzione. Nel caso di esito positivo, il Presidente emetterà il correlativo Decreto.

L’esame preliminare del Ricorso è volto ad evitare che alle Udienze collegiali, giungano Ricorsi che per le ragioni appena esposte non potrebbero essere trattati.

Avverso il Decreto del Presidente, il ricorrente può sempre presentare reclamo all’organo collegiale, entro 30 giorni dalla notifica del Decreto.

Quest’ultimo si pronuncerà con Sentenza nel caso di Inammissibilità o Estinzione; con Ordinanza non impugnabile nelle altre ipotesi.

Tutela cautelare: Articolo 47 D. Lvo 546/1992

Questo istituto consente alla Commissione adita, di Sospendere temporaneamente l’esecuzione dell’atto impugnato quando l’esecuzione di questo, nella mora del giudizio, può provocare un grave ed irreparabile danno.

Detta Sospensione temporanea può essere chiesta da ricorrente al giudice tributario, sia con lo stesso Ricorso che con un atto successivo.

Presentata l’Istanza di Sospensione, il Presidente ne fissa la trattazione alla prima camera di consiglio utile; disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno 10 giorni liberi prima. Nei casi di motivata urgenza, il Presidente può disporre la Sospensione con Decreto. Quest’ultimo produrrà effetti fino a che il collegio non si sia pronunciato.

Il collegio in camera di consiglio, sentite le parti, si pronuncia sull’Istanza di Sospensione con Ordinanza non impugnabile. Detta Ordinanza potrà sospendere in tutto o in parte l’esecuzione dell’atto impugnato, subordinando in certi casi la stessa sospensione alla prestazione di idonee garanzie. Si pensi ad una fideiussione bancaria o assicurativa.

Se la concessione dovesse essere concessa, la trattazione della controversia deve essere fissata entro e non oltre il 90 giorni dalla pronuncia.

La Sospensione cessa comunque i suoi effetti, a seguito della pubblicazione della sentenza. Ad ogni modo, prima di questo momento, la Commissione può sempre revocare o modificare il provvedimento cautelare, laddove si siano verificati mutamenti delle circostanze.

Presupposti della tutela cautelare

Appare pacifico che detti presupposti devono essere ravvisati nel fumus boni iuris (fondatezza del Ricorso) e periculum in mora (pericolo di un grave e irreparabile danno).

A questo punto sempre in tema di tutela cautelare sorgono alcuni interrogativi. 1) Detta tutela può essere invocata, oltre che per i pregiudizi dell’atto impugnato, anche per quelli derivanti dall’iscrizione a Ruolo? 2) La tutela cautelare può essere invocata anche con riferimento agli atti negativi? Si pensi al rifiuto al rimborso di somme che evitano il fallimento dell’impresa.

RISPOSTE: 1) A tale domanda è ormai generalmente riconosciuta una risposta positiva. Questo sia per quanto riguarda le iscrizioni a titolo provvisorio, sia per quelle a titolo definitivo. 2) Nel processo tributario la tutela cautelare è caratterizzata, dalla possibilità di sospendere l’esecuzione dell’atto impugnato e non anche ad ingiungere, l’Amministrazione finanziaria, all’adozione di provvedimenti positivi.

Tuttavia, di recente è stata disciplinata un ipotesi di tutela cautelare avverso un atto negativo. Più precisamente è stata prevista, la sospensione degli atti che sospendono i rimborsi delle imposte a credito. Ma si tratta chiaramente di una norma di settore.

Osservazioni sulla tutela cautelare

Bisogna poi osservare, che detta tutela cautelare è prevista e regolata unicamente per il giudizio di primo grado. È altresì previsto che il correlativo provvedimento non può essere oggetto di impugnazione.

Sorge ancora una volta spontaneamente una domanda. Nel silenzio della legge, il giudice d’Appello può sospendere la sentenza di primo grado?

Negli ultimi anni, vi sono state delle aperture in tal senso da parte della Cassazione. Quest’ultima ha ritenuto possibile l’applicazione in via analogica, delle norme del codice di procedura civile che ne consentono la sospensione (articolo 283 c.p.c.). Purtroppo, non possiamo ancora dire che questa sia la posizione giurisprudenziale consolidatasi.

Il potere di sospensione operato dalla stessa Amministrazione finanziaria

Anche l’Amministrazione finanziaria è dotata del potere di sospendere l’atto. Si tratta chiaramente di una sospensione differente da quella operata ex articolo 47 D. Lvo 546/1992.

Non a caso il legislatore stabilisce che:

Da una parte – l’Amministrazione finanziaria, nell’esercitare i poteri di annullamento, può sospendere gli effetti dell’Atto che ritiene infondato o illeggitimi. Si tratta di una misura che la stessa Amministrazione adotta, nelle more del suo procedimento di annullamento d’ufficio.

Dall’altra parte – che il Ricorso contro il Ruolo non sospende la Riscossione, ma l’Ufficio può sospendere, con provvedimento revocabile e motivato, fino alla pubblicazione della sentenza di primo grado. Con questa seconda norma, poiché è applicabile soltanto nel caso di ricorso a Ruolo, si deve interpretare come se il legislatore abbia voluto conferire all’Amministrazione finanziaria, l’eccezionale potere di dilazionare il pagamento.

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