Qualificazione giuridica delle organizzazioni sindacali

Qualificazione giuridica delle organizzazioni sindacali

In assenza di una legge che abbia provveduto ad attuare la seconda parte dell’articolo 39 Cost, il diritto privato – per quanto gli sia possibile – ha cercato di supplire nel compito di dettare la disciplina giuridica all’interno del diritto sindacale.

Non a caso, grazie al diritto privato siamo riusciti a dare una qualificazione giuridica alle organizzazioni sindacali.

In altre parole, poiché mancava una normativa specifica che ci dicesse come qualificare giuridicamente le organizzazioni sindacali, a detta qualificazione ha provveduto il diritto privato.

Quest’ultimo mettendo in luce il dato di fatto che nella sostanza, le organizzazioni sindacali non sono altro che una coalizione strutturata di lavoratori, ha attribuito ad esse la qualifica giuridica di ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE ex articoli 36, 37 e 38 c.c.

Si osservi che la suddetta qualificazione operata dal diritto privato, ha risolto il problema sia dal punto di vista giuridico che da quello pratico.

Dal punto di vista giuridico perché avendo una qualificazione delle organizzazioni sindacali, abbiamo anche la conoscenza della disciplina giuridica che dobbiamo andare ad applicare.

Dal punto di vista pratico perché a ben vedere le organizzazioni sindacali non hanno mai manifestato interesse, a diventare associazioni riconosciute ai sensi dell’articolo 14 e ss., c.c. Il riconoscimento infatti avrebbe assoggettato le organizzazioni sindacali a dei fastidiosi controlli pubblici.

Disciplina giuridica delle associazioni NON riconosciute

A questo punto ci si pone un interrogativo.

Poiché sulla base di numerose disposizioni di legge, le organizzazioni sindacali sono investite di moltissime funzioni di rilevanza pubblica, la domanda che ci poniamo è: la disciplina giuridica dettata dal diritto privato e sufficiente a colmare il vuoto normativo?

La risposta qui è complicata da dare. Perché?

Da una parte abbiamo un diritto privato che ci fornisce in tema di associazioni non riconosciute, una disciplina giuridica assai essenziale. Essa infatti prevede semplicemente che:

  • La disciplina giuridica è contenuta all’interno degli accordi che gli associati hanno preso in tal senso. Normalmente detti accordi, sono formalizzati mediante la redazione di uno statuto o di un atto costitutivo.
  • L’associazione non riconosciuta può stare in giudizio mediante il suo rappresentante legale.
  • Per le obbligazioni assunte dall’associazione, i terzi possono rivalersi sul patrimonio dell’associazione e su quello personale dei soci che hanno agito in nome e per conto dell’associazione stessa.

Dall’altra le organizzazioni sindacali sono in realtà qualcosa di molto più complesso, rispetto ad una semplice associazione non riconosciuta.

In Italia, le organizzazioni sindacali più importanti sono la CGIL, CISL e la UIL, le quali, rivestono la forma di Confederazioni nazionali. Vale a dire organismi che associano altre organizzazioni sindacali minori (regionali o provinciali), che sposano la stessa ideologia politica e sindacale della confederazione.

Alla luce di quanto appena detto, se qualcuno ci domandasse ancora una volta, se la disciplina dettata dal diritto privato sia o mento sufficiente, la risposta può essere certamente no, ma almeno il diritto privato ci consente di capire che le organizzazioni sindacali, sono a tutti gli effetti SOGGETTI GIURIDICI.

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