Procedimento di riscossione. Natura e disciplina cartella di pagamento

Procedimento di riscossione. Natura e disciplina cartella di pagamento

Cartella di pagamento

Ricevuto il Ruolo gli agenti della riscossione devono notificare ai singoli

contribuenti la c.d. cartella di pagamento, per ottenere quanto è dovuto.

Essa deve essere redatta in conformità a quanto stabilito nell’apposito decreto ministeriale e deve quindi contenere:

  • Intimazione ad adempiere entro 60 giorni
  • Precisazione che decorsi infruttuosamente i quali, si procederà mediante esecuzione forzata.

Ne consegue che la Cartella di pagamento è allo stesso tempo, sia atto riproduttivo del ruolo che atto proprio dell’agente di riscossione con riflessi processuali differenti a secondo che il contribuente impugni:

  1. Vizi attinenti all’operato dell’Ente impositore (es. sono stati iscritti a Ruolo importi maggiori di quelli effettivamente accertati).
  2. Vizi propri dell’agente di riscossione (es. notifica a soggetto diverso da quello iscritto a Ruolo).

Termini di decadenza

Con riferimento ai termini di decadenza, bisogna dire che la Cartella di pagamento deve essere notificata:

  • Nel caso di accertamenti ordinari entro il 31 dicembre del Secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento medesimo è divenuto definitivo.
  • Nel caso di liquidazione d’imposta entro il 31 dicembre del Terzo anno successivo a quello della presentazione della dichiarazione. (artt. 36 bis DPR 600/1973 e 54 bis DPR 633/1972).
  • Nel caso di controllo formale entro il 31 dicembre del Quarto anno successivo nel caso di presentazione della dichiarazione. (art 36 ter DPR 600/1973).

N.B. non sono assoggettati a termini decadenziali, le iscrizioni a Ruolo e le notifiche delle correlative cartelle di pagamento, relative alle riscossioni a titolo provvisorio.

Ad ogni modo, una volta che decorre inutilmente il termine di 60 giorni dalla notifica della Cartella di pagamento, l’agente di riscossione può procedere all’espropriazione forzata.

L’avviso di mora

Se poi detta espropriazione non dovesse essere iniziata entro un anno dalla notifica della cartella, essa deve essere preceduta dalla notifica di un ulteriore avviso di intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal Ruolo. Avviso che perde efficacia se l’espropriazione non venisse iniziata, entro 180 giorni dalla data della sua notifica.

Quest’ultimo atto che in passato prendeva il nome di avviso di mora, serve solo ad attestare che la morosità persiste e non rappresenta quindi un nuovo titolo esecutivo che può sanare i vizi della cartella di pagamento notificata in precedenza.

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