Rapporto tra la fase conoscitiva e quella d’accertamento

Rapporto tra la fase conoscitiva e quella d’accertamento

Sulla base di quanto esposto con i post precedenti, a mio avviso, è importante capire anche il rapporto intercorrente tra attività conoscitiva e accertamento e per comprendere detto rapporto è importante porsi due interrogativi:

Il primo interrogativo

Cosa succede se nella fase conoscitiva, vengono acquisiti dati e informazioni illegittimamente?

La risposta che possiamo dare a questa prima domanda è che una parte della dottrina ritiene che la fase dei controlli sia la fase istruttoria del procedimento di accertamento e quindi ritiene che:

  • I vizi che si configurano nella fase dei controlli, danno luogo a vizi procedimentali che si riflettono sui provvedimenti finali dell’accertamento. E’ questa la c.d. Invalidità Derivata.

In realtà, noi non possiamo aderire a questa impostazione, per il semplice fatto che la fase conoscitiva e quella di accertamento sono fasi autonome e danno quindi luogo a provvedimenti autonomi i cui effetti si consolidano solo se non impugnati.

A mio avviso si può parlare di invalidità derivata, solo nei casi come il 36 ter e 37 bis del Dpr 600/1973 e cioè quei casi in cui l’attività conoscitiva è imposta dalla legge come antecedente procedimentale necessario del provvedimento finale. Non quindi negli altri casi.

Sulla base di quanto ho appena esposto, ne consegue che: Se impugno il provvedimento finale della fase conoscitiva, perché una determinata conoscenza è stata acquisita in modo illegittimo, questo non vuol dire che il Provvedimento Impositivo sarà necessariamente invalido.

Esso, infatti, potrebbe fondarsi su ulteriori prove e ulteriori conoscenze, le quali sono state invece acquisite validamente.

Se poi dette ulteriori conoscenze dovessero essere assenti, l’accertamento sarà infondato e non invalido.

Il secondo interrogativo

Si possono utilizzare dati e informazioni acquisite da indagini extratributarie?

Il fatto che ai fini dell’accertamento possono essere utilizzate anche conoscenze acquisite anche da fonti extratributarie, lo si comprende dall’obbligo che la legge pone in capo a taluni soggetti di comunicare agli Uffici tributari le violazioni fiscali delle quali sono venuti a conoscenza.

Bisogna però fare delle precisazioni e cioè, che questa conoscenza extratributaria, per poterla utilizzare è necessario che vengano rispettati – ove vi siano – i limiti e le condizioni imposte dalla legge.

Ad esempio per trasmettere e utilizzare i dati e le informazioni acquisite nel corso di indagini di polizia giudiziaria, è necessario che vi sia l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria.

Ciò chiaramente a garanzia dell’indagine penale stessa.

Al riguardo è interessante citare una sentenza del 1991 della Cassazione, in quanto, con essa stabiliva che:

  • E’ possibile l’uso di fonti extratributarie salvo che la legge non disponga diversamente.

 

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