L’attività conoscitiva mediante le indagini bancarie

L’attività conoscitiva mediante le indagini bancarie

Nei primi anni settanta era ancora vigente in Italia, quello che noi chiamiamo segreto bancario. In altre parole, l’Amministrazione finanziaria non poteva acquisire notizie in maniera autoritaria, circa quelli che erano i rapporti intercorrenti tra le banche e i loro clienti.

Inutile dire che questo segreto bancario è stato pian piano attenuato, fino ad arrivare ai nostri giorni. Oggi, infatti, gli istituti di credito e gli altri operatori finanziari, hanno un vero e proprio obbligo di effettuare comunicazioni periodiche all’Anagrafe tributaria.

Ora, come abbiamo visto nel corso dello studio di questa materia, quando l’Amministrazione finanziaria pone in essere l’Accesso, al fine di effettuare l’Ispezione nei locali del contribuente, è necessario dire che dette Ispezioni possono estendersi anche alle c.d. indagini bancarie.

Disciplina giuridica delle indagini bancarie

Si tratta di un potere molto penetrante. Il suo esercizio è subordinato, infatti,  ad una previa autorizzazione rilasciata o dal:

  • Direttore centrale dell’Agenzia delle Entrate
  • Comando Regionale della Guardia di finanza
  • Direttore Regionale delle Entrate

Ottenuta l’autorizzazione, si può chiedere al contribuente di rilasciare una dichiarazione. Quest’ultima deve attestare la natura e gli estremi, di tutti i rapporti che intrattiene con le banche e altri operatori finanziari.

Notizie quest’ultime, che possono essere richieste direttamente alle banche.

Se poi, gli istituti di credito:

  • non dovessero essere tempestivi nel fornire i dati e i documenti richiesti
  • o dovessero fornire dati ritenuti incompleti

l’Amministrazione finanziaria potrà accedere all’interno delle stesse banche, per ottenere direttamente quanto desiderato.

Si osservi che in questo tipo di indagini, non vi è una partecipazione del contribuente.

In presenza di certe condizioni, anche i prelievi vengono considerati ricavi 

Con riferimento alle imposte sui redditi, il legislatore ha posto in essere una presunzione legale relativa e cioè:

Anche i prelievi vengono considerati ricavi se:

  • detti prelievi non risultano in contabilità
  • il contribuente non ne indica il beneficiario

La Corte Costituzionale ha ritenuto la legittimità di questa presunzione, a condizione che in sede di accertamento, si detrae l’incidenza percentuale dei correlativi costi.

Altrimenti si violerebbe il principio di cui all’articolo 53 Cost.

La Cassazione ha, invece, aggiunto che questa disciplina non si può applicare alle movimentazioni bancarie del conto corrente personale del contribuente.

L’esercizio dei poteri conoscitivi nei riguardi di altri soggetti terzi

Al di fuori delle indagini bancarie, esercitare i poteri conoscitivi nei confronti di soggetti diversi dalla persona del contribuente, è un fatto ancora oggi eccezionale.

Infatti, l’Amministrazione finanziaria al riguardo, gode di un potere riconosciuto da norme di natura settoriale e non quindi generale.

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