Le misure volte a contrastare la delocalizzazione dei redditi

Le misure volte a contrastare la delocalizzazione dei redditi

Con riferimento alle misure volte a contrastare la delocalizzazione dei redditi, si deve osservare un dato di fatto.

All’interno del nostro ordinamento vi sono norme, volte a limitare la possibilità che, attraverso opportune operazioni infragruppo, vengano trasferiti a società estere, redditi che sono stati prodotti in Italia.

In modo particolare possiamo ricordare:

  • Operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato
  • Soggetto residente che controlla società residente in paradisi fiscali

Operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato

Il principio generale secondo il quale, i componenti reddituali derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato – che direttamente o indirettamente controllano l’impresa residente o ne sono controllate – sono valutati in base al valore normale dei beni ceduti o dei servizi prestati, se queste operazioni fanno derivare un aumento del reddito della società estera. (Articolo 110 comma 7 TUIR).

La norma precisa che la stessa regola si applica, anche se ne deriva una diminuzione del reddito della società estera. Ovviamente, questo soltanto se esistono accordi internazionali con lo Stato estero sulla doppia imposizione.

In pratica, le operazioni infragruppo con società estere, possono essere oggetto di sindacato da parte dell’Amministrazione finanziaria. Quest’ultima può controllare, la congruità dei corrispettivi attinenti alle operazioni sia attive che passive; se eventualmente queste operazioni hanno eroso il reddito dell’impresa residente, può sostituirli con il valore normale dei beni e dei servizi negoziati.

Soggetto residente che controlla società residente in paradisi fiscali

Interessante è poi anche le regole stabilite dall’articolo 167 TUIR.

Esso disciplina quei casi in cui un soggetto residente detenga, direttamente o indirettamente, il controllo di un’Impresa, Società o altro Ente residente, in quei Paesi dove non vi è un adeguato scambio di informazione e vi è una tassazione sensibilmente inferiore a quella applicata in Italia.

In questo caso, è stabilito che il reddito di detta Impresa, Società o Ente straniero, è direttamente imputato, indipendentemente dalla distribuzione, ai soggetti residenti in Italia; in proporzione alle loro quote di partecipazione. Si applica quindi, il già visto principio di trasparenza.

Bisogna tuttavia precisare che, se i soggetti residenti volessero evitare l’applicazione di questa disciplina, potranno farlo INTERPELLANDO preventivamente l’Amministrazione finanziaria e dimostrando; A) che la società estera svolge in via principale un effettiva attività industriale o commerciale; B) che la partecipazione non ha l’effetto di localizzare i redditi in Stati diversi da quelli compresi nella white list.

Analoga disciplina è dettata, anche per i rapporti con imprese estere COLLEGATE, invece, che controllate. Questo chiaramente se dette imprese estere, sono residenti in Paesi a fiscalità agevolata.

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