Vescovo diocesano e Chiesa particolare

Vescovo diocesano e Chiesa particolare

Pastorale vescovo diocesano

Vescovo diocesano e Chiesa particolare sono due argomenti che vanno trattati congiuntamente.

Regime giuridico dei Vescovi e delle Chiese particolari

Questo perché i Vescovi sono titolari di un Ministero, che si sostanzia nella cura di una Chiesa particolare. Particolare perché si riferisce a una porzione del popolo di Dio.

In tal senso, la Costituzione Lumen Gentium 27.

Anch’essi sono vicari di Cristo, anzi proprio per questa qualità essi hanno il diritto dovere di:

  • Santificare
  • Governare
  • Insegnare

La Chiesa particolare è formata dal popolo di fedeli e il Vescovo. Quest’ultimo è di norma coadiuvato dal presbiterio, cioè da un’insieme di chierici.

Si osservi che anche la chiesa particolare rappresenta la cattolicità; ovvero, l’universalità della Chiesa.

A maggior conferma cito i seguenti canoni:

Il primo è il canone 368:

  • Le Chiese particolari, nelle quali e dalle quali sussiste la sola e unica Chiesa cattolica, sono innanzitutto le diocesi, alle quali, se non consta altro, vengono assimilate la prelatura territoriale e l’abbazia territoriale, il vicariato apostolico e la prefettura apostolica e altresì l’amministrazione apostolica eretta stabilmente.

Mentre il secondo, invece, il canone 369:

  • La diocesi è la porzione del popolo di Dio che viene affidata alla cura pastorale del Vescovo con la cooperazione del presbiterio, in modo che, aderendo al suo pastore e da lui riunita nello Spirito Santo mediante il Vangelo e l’Eucaristia, costituisca una Chiesa particolare in cui è veramente presente e operante la Chiesa di Cristo una, santa, cattolica e apostolica.

Dai suddetti canoni si evince, agevolmente, che la Chiesa particolare non si oppone a quella universale, ma ne è la sua concreta rappresentazione.

Le diverse articolazioni di Chiese particolari

Si osservi che il modello tipico di Chiesa particolare è la DIOCESI, ma accanto ad essa vi sono anche altre articolazioni. Più precisamente:

  1. Abazia
  2. Vicariato: è una determinata porzione del popolo di Dio che, per circostanze peculiari, non è ancora stata costituita come diocesi. Questa è affidata alla cura pastorale di un Vicario apostolico.
  3. Prelatura
  4. Prefettura:  è affidata alla cura pastorale di un Prefetto apostolico.
  5. Amministrazione apostolica eretta stabilmente: l’amministrazione apostolica è una determinata porzione del popolo di Dio che, per ragioni speciali e particolarmente gravi, non viene eretta come diocesi dal Sommo Pontefice. La cura pastorale della viene affidata ad un Amministratore apostolico, che la governa in nome del Sommo Pontefice.

Come si diventa Vescovi

A questo punto, anche con riferimento all’episcopato, ci poniamo una domanda di non poco conto. Più precisamente:

  • Come si diventa Vescovi?

La risposta è che lo si diventa per consacrazione.

Più precisamente, almeno ogni triennio il Vescovo deve compilare un elenco di presbiteri, anche membri di istituti di vita consacrata, che risultino particolarmente idonei all’episcopato. Successivamente, detto elenco, deve essere trasmesso alla Sede Apostoli.

Quest’ultima provvederà liberamente alla sua nomina, ovvero alla sua conferma se sono stati legittimamente eletti.

Vi sono diocesi, come quelle in Svizzera, Austria, Germania, in cui il Vescovo viene eletto dai canonici della Chiesa cattedrale.

Potestà del Vescovo

Per quanto concerne la potestà del Vescovo bisogna dire che come si evince dal canone 381, vige il principio di sussidiarietà.

Vale a dire, essi sono dotati di tutta la potestà ordinaria, propria e immediata che è richiesta per l’esercizio del suo ufficio pastorale; fatta eccezione per quelle cause che, dal diritto o da un decreto del Sommo Pontefice, sono riservate alla Suprema autorità, oppure ad altra autorità ecclesiastica.

Fino ad ora abbiamo parlato del Collegio Episcopale, del Papa e dei vescovi, come organi costituzionali.

Ma è chiaro che ciascuno di loro, nell’esercizio dell’attività di governo, si avvalgono di ausiliari a cui vengono affidati degli uffici.

Gli Uffici ausiliari del Papa, del Collegio Episcopale e dei Vescovi

A norma del canone 145 per ufficio si intende:

  • Qualunque incarico, costituito stabilmente per disposizione sia divina sia ecclesiastica, da esercitarsi per un fine spirituale.

Il procedimento di conferimento dell’ufficio ecclesiastico consta di 3 momenti:

  • Designazione della persona
  • Collazione o conferimento del titolo giuridico: per quando concerne la collazione ve ne sono 4 tipi:
  1. Libera collazione: (es.: il papa nomina liberamente i vescovi diocesani)
  2. Presentazione: a cui segue l’istituzione da parte dell’autorità competente
  3. Elezione, che può richiedere o meno una conferma. Esempio: il Papa è eletto dai cardinali.in questo caso non si richiede conferma. Questo perché non esiste un organo gerarchicamente superiore. In casi eccezionali i Vescovi possono essere eletti dal capitolo cattedrale; si pensi a quanto accade in talune diocesi della Germania, Svizzera, Austria. In questa ipotesi, invece, si richiede la conferma del Papa.
  4. Postulazione: a cui segue l’ammissione. Il candidato non è dotato dei requisiti ma si chiede al superiore di ammetterlo lo stesso.

Presa di possesso

Si osservi che la potestà di governo ordinaria è quella che, dallo stesso diritto, è annessa ad un ufficio. Essa  può essere:

  • Propria:
  • Vicaria: spetta all’ufficio che sia stato costituito, per esercitare funzioni in nome di un altro ufficio costituzionale. Pertanto è esercitata in nome di colui che ha potestà ordinaria e propria. Quest’ultimo potrebbe dunque avocare, per determinati casi, la potestà decentrata ad uffici dotati di potestà ordinaria vicaria. Esempio: in ambito diocesano, il vicario generale o episcopale, o il vicario giudiziale. Nell’ambito della Chiesa universale i dicasteri della Curia Romana e i loro membri.

Tuttavia, la potestà di governo può anche essere delegata. Cioè, concessa alla persona stessa, non mediante l’ufficio.

In questo caso al delegato incombe l’onere di provare la delega.

Tutela giudiziaria dei diritti nell’ordinamento canonico

In tutti gli ordinamenti civili questa tutela appartiene al diritto costituzionale. Nell’ordinamento della Chiesa, come abbiamo già anticipato nelle lezioni precedenti, manca una costituzione in senso formale.

Pertanto a questa tutela provvede lo stesso codice del 1983.

Non a caso, il canone 221 stabilisce che:

  • §1. Compete ai fedeli rivendicare e difendere legittimamente i diritti di cui godono nella Chiesa presso il foro ecclesiastico competente a norma del diritto. §2. I fedeli hanno anche il diritto, se sono chiamati in giudizio dall’autorità competente, di essere giudicati secondo le disposizioni di legge, da applicare con equità. §3. I fedeli hanno il diritto di non essere colpiti da pene canoniche, se non a norma di legge.

Ne consegue che il canone appena citato pone in essere due principi. Più precisamente il principio:

  1. Del giusto processo: il quale è stato ricavato dal libro della Genesi  nella parte in cui Dio, pur conoscendo la colpa di Adamo (proprio perché Dio), gli chiede spiegazioni sulla mela.
  1. Di legalità in materia penale: nulla poena sine praevia lege. (I fedeli hanno il diritto di non essere colpiti da pene canoniche, se non a norma di legge).

Approfondimento

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