Disciplina Sub-subfornitura. Articolo 4 legge n. 192/1998

Disciplina Sub-subfornitura. Articolo 4 legge n. 192/1998

Tre imprenditori all'interno della sub-subfornitura

In questo articolo ci occuperemo della Disciplina Sub-subfornitura. Articolo 4 legge n. 192/1998.

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Come abbiamo visto nel testo del post precedente, un orientamento dottrinario ritiene che il contratto di subfornitura, possa farsi rientrare nella definizione di contratto d’opera.

Non sembra si possa, però, aderire a questo orientamento. Sia perché – come già spiegato – si hanno dubbi sulla possibilità di asserire che il subfornitore operi senza vincolo di subordinazione; sia anche perché quest’ultimo, non sempre opera con prevalenza del lavoro proprio.

Egli, infatti, entro certi limiti dimensionali stabiliti dal legislatore, può ricorrere alla c.d. Sub-subfornitura.

A maggior conferma, l’art 4 della Legge. n. 192/1998 dispone che:

  • La fornitura di beni e servizi può essere ulteriormente affidata in subfornitura, senza l’autorizzazione del committente per una quota inferiore al 50% del valore della fornitura.

Ne consegue che occorre l’autorizzazione del committente, se la quota dovesse essere superiore al 50 per cento del valore della fornitura. Salvo che le parti, attraverso il contratto, non abbiano indicato una misura maggiore.

Disciplina differente tra Sub-subfornitura e Subappalto

La disciplina è diversa da quella prevista dall’articolo 1656 del codice civile in materia di subappalto. Detto articolo, infatti, dispone che:

  • L’appaltatore non può dare in subappalto l’esecuzione dell’opera o del servizio, se non è stato autorizzato dal committente.

Ciò trova la sua giustificazione in un dato di fatto. Il legislatore ha preso atto della ristrutturazione del processo produttivo. Ristrutturazione che porta generalmente l’impresa, ad affidare all’esterno quote o fasi della loro produzione.

Pertanto, il legislatore ha ritenuto, infatti, di dover garantire anche al subfornitore, la possibilità di organizzare  la propria attività d’impresa in modo flessibile.

La nullità degli accordi di Sub-subfornitura presi in violazione dei limiti dimensionali stabiliti dall’articolo 4 della legge 192/1998

Gli accordi con i quali il subfornitore, senza autorizzazione, affidi ad altra impresa l’esecuzione delle proprie prestazioni per una quota superiore al 50% del valore della fornitura, sono nulli.

Se questa soglia venisse superata attraverso la stipula di una pluralità di contratti, al fine di stabilire quali di questi sia nullo, occorrerà fare riferimento al profilo cronologico. Sarà nullo il contratto concluso successivamente.

Qualora invece sia un unico accordo a superare la quota del 50% del valore della fornitura, ci si può chiedere se la nullità sia solo parziale o travolga l’intero contratto.

Quest’ultima soluzione sembra preferibile. Non sarebbe agevole distinguere le prestazioni consentite, da quelle non autorizzate e quindi affette da nullità.

Approfondimenti

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