Gli effetti della dichiarazione e la sua ritrattabilità

Gli effetti della dichiarazione e la sua ritrattabilità

Per quanto riguarda Gli effetti della dichiarazione e la sua ritrattabilità, possiamo dire che una volta che essa sia stata presentata, la legge gli ricollega tre effetti:

  1. Il primo effetto è quello di legittimare l’Amministrazione, nel caso di inadempienza del contribuente, a riscuotere le imposte risultanti dalla dichiarazione coattivamente, attraverso iscrizione al ruolo a titolo definitivo.
  2. Il secondo effetto è quello che garantisce al contribuente, nella successiva fase dei controlli e degli accertamenti, che l’Amministrazione non può effettuare rettifiche se non vi è un analitico riferimento ai singoli elementi attivi e passivi esposti nella dichiarazione. In altre parole, l’accertamento non può avvenire in forma induttiva.
  3.  Il terzo effetto, infine, è che solo presentando la dichiarazione il contribuente potrà vantare una eventuale posizione creditoria nei confronti dell’Amministrazione finanziaria. Si pensi ad una dichiarazione dove si sono fatte meno detrazioni rispetto a quelle che si aveva diritto di fare.

Ad ogni modo, in questa sede è importante occuparsi in modo particolare del problema relativo alla possibilità della ritrattazione della dichiarazione del contribuente, il quale tardivamente si rende conto di essere incorso in errori od omissioni nella compilazione medesima.

È innanzi tutto importante, già da adesso, precisare che il contribuente non ha la possibilità di ritirare materialmente le dichiarazioni presentate, in quanto, nessuna norma giuridica consente prevede e consente che l’atto presentato venga posto nel nulla, proprio perché il suo contenuto può essere utilizzato dall’amministrazione come elementi conoscitivi.

E allora sorge spontaneamente la domanda: come si da rimedio a questi errori ed omissioni contenuti nella dichiarazione e che sono sfavorevoli per il contribuente.

Per poter rispondere a questa domanda dobbiamo dire innanzi tutto che il problema che ci siamo posti non trova elementi o argomenti di risposta, né favorevoli né contrari, in quelle norme che disciplinano le dichiarazioni integrative o correttive, anche perché il problema della ritrattabilità si può porre anche con riferimento ad esse.

Bisogna invece guardare alle norme che disciplinano la posizione giuridica del contribuente e quella dell’Amministrazione finanziaria in quella che è la fase successiva alla presentazione dell’atto.

E da tali norme si ottengono risposte più articolate della semplice alternativa della ritrattabilità o irretrattabilità, in quanto:

 

  • Con riferimento ai contenuti dispositivi, della dichiarazione e quindi alle opzioni con essa effettuate, proprio perché tali, devono ritenersi non suscettibili di vera e propria ritrattazione, la cui efficacia è ex tunc, bensì di revoca la cui efficacia è ex nunc. Ne consegue che in questo campo possono porsi problemi solo attinente alla volontà del contribuente. Si pensi all’ipotesi della barratura di una casella diversa da quella che avrebbe dovuto barrare.

 

La revoca però presuppone che il contribuente abbia manifestato la sua volontà in maniera cosciente e allora cosa succede se io esercito un opzione in modo sbagliato ? dovrei dire che bisognerebbe annullare e allora si ritorna al problema dell’errore. Ci sono infatti delle sentenze che hanno annullato questa opzione quando dal comportamento del contribuente si evince chiaramente che si è trattato di un errore materiale. Es. per la mia srl opto il regime della trasparenza ma poi mi comporto come se essa non fosse trasparente. Quanto ho appena detto è possibile ma a condizione che il tutto avvenga entro l’anno.

 

  • Per quanto riguarda i contenuti dichiarativi, la giurisprudenza più recente è orientata nel senso che il contribuente possa far valere gli errori che in sede di dichiarazione abbia commesso in proprio danno, o proponendo azione di rimborso (entro 48 mesi dal versamento) di quella parte di imposte che ha pagato e che non avrebbe dovuto versare; ovvero impugnando l’iscrizione a ruolo eventualmente operata dall’Ufficio.

Quanto abbiamo appena detto, ci fa comprendere bene come gli obblighi di versamento trovano il loro fondamento nei fatti realmente verificatesi e non quindi, nella dichiarazione eventualmente errata.

Questa soluzione però, se è condivisibile con riferimento all’area relativa ai fatti costitutivi di obblighi di pagamento, provoca non pochi problemi per quanto riguarda gli errori e omissioni che incidono su quelli che sono i diritti di deduzione e detrazione.

E questo perché la legge normalmente stabilisce che questi diritti competono nei limiti di quanto risulta dalla dichiarazione, la quale assume il ruolo di fattispecie costitutiva del diritto stesso e appare quindi insuscettibile di modificazioni successive alla scadenza dei termini entro cui la dichiarazione deve essere presentata.

 

  • Infine, nella fase dell’eventuale rettifica della dichiarazione, la giurisprudenza più recente riconosce al contribuente la possibilità di far valere gli eventuali errori ed omissioni commessi in proprio danno in sede di dichiarazione e ciò come vizi propri degli atti amministrativi di accertamento che non ne abbiano tenuto conto.

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