La determinazione dell’imponibile e dell’imposta IVA

La determinazione dell’imponibile e dell’imposta IVA

Commercialista che provvede a quella che è la determinazione dell'imponibile e dell'imposta IVA

Desta particolare interesse trattare, La determinazione dell’imponibile e dell’imposta IVA.

Spiegazione la determinazione dell’imponibile e dell’imposta IVA

Per quanto riguarda la base imponibile, in materia di Iva, dobbiamo dire che essa è costituita:

  • Dall’ammontare complessivo dei CORRISPETTIVI PATTUITI con il cessionario o committente, indipendentemente dalla loro corrispondenza con l’effettivo valore di mercato dei beni e servizi. Articolo 13 DPR 633/1972.

Già queste poche parole, sono sufficienti per comprendere quanto la disciplina della base imponibile IVA, sia diversa da quella dell’imposta di registro.

Ad ogni modo, coerente con l’impostazione secondo cui la base imponibile si identifica solo nel corrispettivo negoziale pattuito del bene o del servizio, è quanto disposto anche dall’articolo 15 DPR 633/1972. 

Detto articolo, infatti, ritiene escluse dal concetto di base imponibile IVA:

  • Le somme dovute a titolo di interessi moratori o di altre penalità
  • Il valore dello sconto applicato sui beni
  • L’importo degli imballaggi o dei recipienti quando ne sia previsto il rimborso
  • E così via.

Ipotesi eccezionali in cui la base imponibile, è determinata in base al valore normale

Tuttavia, per correttezza della trattazione è giusto evidenziare che vi sono ipotesi eccezionali, in cui la base imponibile è, invece, determinata in base al VALORE NORMALE dei beni ceduti o dei servizi prestati.

In modo particolare, ciò si verifica nei casi in cui manchi un corrispettivo monetario. Quindi si pensi ai beni destinati al consumo personale o familiare del soggetto passivo, all’assegnazione di beni ai soci o alle operazioni permutative.

E poi da ultimo, per finalità antielusive, il legislatore ha inserito nella deroga al comma uno dell’articolo 13 DPR 633/1972, anche altre ipotesi introdotte nel terzo comma.

Tra le quali ricordiamo:

  1. Le operazioni imponibili effettuate nei confronti di un soggetto, per il quale il diritto di detrazione è limitato a norma dell’articolo 5 e 19.
  2. Le operazioni di messa a disposizione: di veicoli stradali a motore e di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico in favore del personale dipendente.
  3. E molte altre.

Altro principio importante in materia di base imponibile IVA, è quello indicato dall’articolo 12 DPR 633/1972.

Detto articolo stabilisce che:

  • Le prestazioni accessorie alle cessioni o alle prestazioni di servizi (come l’Imballaggio, il Trasporto, il Confezionamento, e così via), non sono soggette autonomamente all’imposta.

Questo perché i correlativi corrispettivi, concorrono a formare la base imponibile dell’operazione principale.

Ne consegue che, a seconda del tipo di operazione, dette prestazioni accessorie potrebbero anche non essere soggette al tributo.

Misura dell’aliquota IVA

Per quanto riguarda, infine, le aliquote applicabili bisogna dire che esse sono disciplinate dall’articolo 16 DPR 633/1972.

Detto articolo, allo stato attuale, ha stabilito un’aliquota pari al 22%, a seguito dell’incremento entrato in vigore il 1 ottobre 2013. Anche se per una vasta area di operazioni, meritevoli di minore tassazione, prevede aliquote ridotte al 10% e al 4%.

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