L’esecuzione delle sentenze nel processo tributario

L’esecuzione delle sentenze nel processo tributario

Banco del giudice con una mano che ne tiene il marteletto

Per quanto riguarda l’esecuzione delle sentenze nel processo tributario, un ruolo di particolare importanza è dato dagli articoli 68, 69 e 70 del D. Lvo 546/1992.

Articolo 68 D. Lvo 546/1992 la riscossione frazionata

L’articolo 68 è specificatamente dedicato, alla c.d. riscossione frazionata del tributo in pendenza del processo.

Esso stabilisce le modalità di pagamento del tributo, in pendenza di un processo. Al riguardo esso, infatti, dispone che con la Sentenza:

  • Di primo grado: per 2/3.
  • Che accoglie in parte il ricorso: l’ammontare stabilito nella sentenza e comunque non oltre i 2/3.
  • Di secondo grado: il residuo ammontare.

Articolo 69 D. Lvo 546/1992

L’articolo 69 disciplina l’ipotesi dove la Commissione tributaria condanni l’Amministrazione finanziaria, al pagamento di una somma di danaro, comprese le spese processuali. In questo caso, la Segreteria ne rilascia copia spedita in forma esecutiva a norma del codice di procedura civile.

Giudizio di ottemperanza articolo 70 D. Lvo 546/1992

Mentre, infine, l’articolo 70 detta la disciplina del c.d. Giudizio di ottemperanza. Si tratta di uno strumento che può essere utilizzato, per le sole Sentenze favorevoli al contribuente.

Questo perché le Sentenze sfavorevoli non si sostituiscono agli atti impugnati; quindi la riscossione del tributo va effettuato in conformità a quanto abbiamo visto in ” La riscossione diretta e quella delegata”.

Ad ogni modo, il contribuente che vuole avvalersi del giudizio di ottemperanza, deve essere dotato di un doppio presupposto; ovviamente entrambi indicati dall’articolo 70. Si tratta più precisamente del fatto che:

  1. La Sentenza della Commissione di cui se ne chiede l’ottemperanza, sia passata in giudicato.
  2. Sia decorso il termine fissato dalla legge per l’adempimento spontaneo. Nel caso di assenza del termine fissato dalla legge, che siano decorsi 30 giorni dalla messa in mora, a mezzo di ufficiale giudiziario.

Procedimento dell’ottemperanza

Il Ricorso deve essere redatto in doppio originale.

Entrambe le copie devono essere depositate, nella Segreteria della Commissione che ha emesso la Sentenza di cui se n e chiede l’ottemperanza.

Sarà poi compito della Segreteria presso cui il Ricorso è stato depositato, quello di comunicare una copia originale all’Ufficio tenuto a provvedere.

Entro 20 giorni dalla comunicazione, l’Ufficio può far pervenire le proprie osservazioni.

Decorso tale termine, entro 90 giorni, viene fissata la trattazione del Ricorso in camera di consiglio e in contraddittorio con la parti.

La Commissione adotta con Sentenza, i provvedimenti necessari per l’ottemperanza. A tal riguardo è, infatti, possibile che esse deleghi un proprio componente, ovvero, nomini un commissario ad acta.

Avverso detta Sentenza è ammesso solo Ricorso in Cassazione, per violazione di norme sul procedimento. Detto Ricorso non avrà comunque efficacia sospensiva.

Eseguiti tutti i provvedimenti adottati con la Sentenza di ottemperanza, il procedimento è dichiarato chiuso con Ordinanza.

Osservazioni di chiusura

Il Giudizio di ottemperanza non deve essere utilizzato dal contribuente, solo con riferimento alle Sentenze che condannano l’Amministrazione al pagamento di una specifica somma di danaro.

Essa può, infatti, essere utilizzato tutte le volte in cui si ha l’esigenza di chiedere alla Commissione, l’ottemperanza del giudicato. Quindi anche Sentenze il cui dispositivo, si esaurisce nel mero annullamento dell’atto impugnato.

Non a caso, la fase cognitiva presente in questo Giudizio di ottemperanza ha la sua giustificazione, nell’esigenza di verificare in concreto le implicazioni del giudicato, prima di procedere alla sua compita attuazione.

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