La libertà sindacale nello Statuto dei diritti dei lavoratori

La libertà sindacale nello Statuto dei diritti dei lavoratori

La libertà sindacale oltre ad essere tutelata dal 1 comma dell’articolo 39 Cost., è tutelata da una serie di norme appartenenti alla legislazione ordinaria. In modo particolare dallo Statuto dei diritti dei lavoratori (Legge n. 300/1970).

Non a caso il suo articolo 14 stabilisce il diritto di porre in essere organizzazioni sindacali, associarsi e svolgere la correlativa attività sindacale anche all’interno dei luoghi di lavoro.

Mentre il suo articolo 15 stabilisce il divieto di discriminazione, al quale oggi si attribuisce un raggio d’azione più ampio rispetto alla sola materia del diritto sindacale.

Non a caso:

L’articolo 15 stabilisce che è nullo qualsiasi patto od atto diretto a:

  1. a) subordinare l’occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca ad una associazione sindacale ovvero cessi di farne parte;
  2. b) licenziare un lavoratore, discriminarlo nella assegnazione di qualifiche o mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari, o recargli altrimenti pregiudizio a causa della sua affiliazione o attività sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero.

Non è chiaramente necessario precisare che questo divieto non vale solamente per gli atti e i patti formali, ma anche e soprattutto, per i comportamenti materiali.

Quello che invece in questa sede è importante dire è che, nel caso in cui il lavoratore subisce un comportamento discriminatorio, l’onere probatorio ricade su quest’ultimo a norma dell’articolo 2697 c.c.

È agevole comprendere quanto sia difficile provare l’atto discriminatorio posto in essere dal datore di lavoro. Ma una volta fornita la prova si potrà ottenere:

  1. La nullità dell’atto o del patto discriminatorio.
  2. Il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale che si è subiti a causa della discriminazione.

Conseguenza immediata dell’articolo 15 dello Statuto, è altresì il divieto di atti discriminatori collettivi.

Ad esempio erogare premi economici a tutti quei lavoratori che non hanno partecipato ad un determinato sciopero.

Divieto dei sindacati di comodo

Sempre in tema di libertà sindacale è interessante altresì richiamare l’articolo 17 dello Statuto, il quale stabilisce il c.d. divieto dei sindacati di comodo.

In altre parole, ai datori di lavoro è vietata la possibilità di costituire e sostenere con mezzi finanziari propri, organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Questo divieto trova la sua giustificazione nella circostanza di fatto che, il legislatore vuole mantenere genuine le relazioni sindacali.

Procedimento giudiziale speciale per comportamenti antisindacali 

Sempre a tutela della libertà sindacale, l’articolo 28 dello Statuto dei lavoratori ha poi previsto un procedimento giudiziale speciale con cui andare a reprimere tutti i comportamenti antisindacali.

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