Inattuazione della seconda parte dell’articolo 39 Cost.

Inattuazione della seconda parte dell’articolo 39 Cost.

Il Primo comma dell’articolo 39 Cost, si occupa di sancire il principio della libertà sindacale. I commi successivi al medesimo articolo si preoccupano, invece, di stabilire quale forma giuridica i sindacati debbono avere, affinché essi siano abilitati ad agire all’interno del nostro ordinamento.

E l’articolo in questione che cosa stabilisce?

Che ai sindacati non può essere imposto altro obbligo, se non quello della loro REGISTRAZIONE. Registrazione che sarebbe dovuta avvenire presso gli Uffici centrali o locali, stabiliti poi dalla legge che avrebbe dovuto provvedere ad attuare questa seconda parte dell’articolo 39 Cost.

Si osservi che sempre l’articolo 39 Cost subordina, la registrazione dei sindacati alla presenza di una condizione e cioè, che gli statuti di detti sindacati prescrivono un ordinamento interno a base democratica.

Perché la Costituzione prescrive la registrazione dei sindacati?

Perché con la registrazione i sindacati avrebbero acquisito, lo status di persone giuridiche di diritto pubblico. Con essa la facoltà di stipulare contratti collettivi aventi efficacia erga omnes. E questo a prescindere dal fatto che le imprese e i lavoratori, fossero o meno iscritte nelle rispettive associazioni sindacali firmatarie di tali contratti.

Ora, con riferimento a ciascuna categoria di lavoratori, vi può essere una pluralità di sindacati registrati. I quali hanno quindi ciascuno il diritto a stipulare un contratto collettivo avente efficacia erga omnes.

Ma è agevole capire che il contratto collettivo, per avere efficacia erga omnes deve essere unico. Non si possono avere per definizione tanti contratti collettivi quanti sono i sindacati di quella categoria di lavoratori che producono efficacia erga omnes.

Per ridurre quindi la pluralità ad unità la Costituzione stabilisce quanto segue:

Se con riferimento a quella determinata categoria operano più sindacati titolari, in quanto registrati, del potere di stipulare contratti collettivi, essi devono unirsi in modo da formare un’UNICA RAPPRESENTANZA. Il c.d. Parlamentino.

Costituzione del c.d. “Parlamentino”

Detta rappresentanza si sarebbe dovuta costituire su base strettamente proporzionale, vale a dire, ogni sindacato avrebbe partecipato alla suddetta rappresentanza in proporzione ai propri iscritti.

Come metteva in evidenza il Carnelutti, il contratto collettivo immaginato dalla nostra Costituzione, avrebbe dovuto avere la forma di un contratto, ma l’anima della legge.

Sul punto bisogna dire un’amara verità e cioè, che tutte queste disposizioni contenute all’interno della seconda parte dell’articolo 39 Cost., non sono state ancora oggi attuate dal legislatore ordinario.

Motivi storici della mancata attuazione

Le ragioni storiche che hanno portato a detta mancata attuazione possono essere ravvisate:

In parte nel fatto che le organizzazioni sindacali mal tollerano un possibile controllo pubblico e quindi hanno preferito la libertà, anche al costo di non poter stipulare contratti collettivi con efficacia erga omnes.

Per altra parte perché con il regime descritto dalla Costituzione, le attuali maggiori organizzazioni sindacali avrebbero certamente perso una parte del loro peso e quindi del loro potere.

Ne consegue che allo stato attuale, i sindacati sono liberi di decidere la loro forma giuridica  e quindi stabilire se registrarsi o meno; mentre di contro, come è ovvio, i contratti collettivi non producono l’efficacia erga omnes prevista dalla nostra Costituzione.

È pertanto singolare ed anomalo che una branca così importante del diritto del lavoro, sia incentrata in una NON ATTUAZIONE di una previsione costituzionale.

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