Rapporto intercorrente tra processo tributario e processo penale

Rapporto intercorrente tra processo tributario e processo penale

Per completezza della trattazione, ti consiglio di leggere prima il Post precedente.

Nel rapporto intercorrente tra il processo tributario e il processo penale, si pone un problema di importante e cioè, quello di capire come:

  • Risolvere in maniera OMOGENEA quelle controversie che sono oggetto di entrambe due i processi.

La disciplina delle Accise

Per il campo delle accise, dove l’evasione penalmente sanzionata si realizza mediante il c.d. contrabbando, il legislatore ha stabilito che il rapporto tra il processo tributario e quello penale si deve risolvere attribuendo al giudice penale, anche il compito di risolvere la controversia tributaria.

In altre parole:

  • Al tribunale a cui compete la cognizione del reato, spetta anche di decidere le controversie inerenti al tributo. Entrambi saranno definite con la stessa sentenza.

In questa ipotesi il giudice penale risolve la questione tributaria, con efficacia di giudicato e quindi quella questione sarà legata all’eventuale infondatezza degli addebiti penali.

La disciplina delle imposte dirette e dell’IVA

In questa sede, non è mai apparsa realizzabile la strada di devolvere ad un unico giudice, la risoluzione delle due questioni.

Nel 1929 l’azione penale è subordinata alla definizione del processo tributario

Nel sistema del 1929, più precisamente con la legge n. 4, l’esigenza di uniformità del giudicato veniva salvaguardato:

  • Subordinando l’azione penale alla preliminare definizione del processo tributario.

Anzi, la giurisprudenza proprio sulla base di detta legge, riteneva che il contenuto della Sentenza penale fosse vincolato agli esiti del processo tributario. Ciò doveva avvenire anche se la Sentenza emanata da giudice tributario, si basava sull’utilizzo di criteri induttivi e quindi non ammessi per l’emanazione di una Sentenza in sede penale.

Inutile precisare che questo regime comportava una sospensione dei termini di prescrizione del reato tributario.

Nel 1982 prende vita il principio del doppio binario

Con l’entrata in vigore della legge 1982 n. 516, si è imposto il principio dell’immediatezza e dell’effettività della sanzione penale. Ecco che così si è dato vita al principio del doppio binario e della tendenziale reciproca autonomia.

Ne consegue che il giudice tributario, non è più vincolante e rientra tra le RISULTANZE LIBERAMENTE VALUTABILI dal giudice penale. Ciò sia per le questioni di fatto che di diritto. 

Effetti del giudicato penale sul processo tributario

Diversi sono invece gli effetti del giudicato penale su quello tributario, in quanto, il codice di procedura penale stabilisce che:

  • Il giudicato penale fa stato solamente nei confronti dell’imputato e della parte civile che si sia costituita o intervenuta nel processo penale: 

Ne consegue che se l’Amministrazione finanziaria non si sia costituita parte civile, il giudicato penale non può vincolare il processo tributario.

Ma qui bisogna fare una precisazione. Non sempre l’Amministrazione finanziaria ha il diritto a costituirsi parte civile, poiché essa è dotata di poteri autoritativi che sono idonei a farle recuperare le imposte evase.

Ad ogni modo sono riconosciute delle ipotesi in cui l’Amministrazione finanziaria può costituirsi, si pensi a tutte quelle in cui si consente il risarcimento di un danno morale.

  • Sono vincolanti solo le Sentenze pronunciate in seguito a giudizio:

Si Capisce bene che che non tutte le Sentenze sono in grado di generare vincoli per il giudice tributario. Ad esempio non saranno vincolanti le Sentenze emanate sulla base del c.d. PATTEGGIAMENTO, in quanto, manca un’attività di vero e proprio accertamento dei fatti da parte del giudice.

  • Non sono vincolanti neanche le Sentenze penali che si fondono sulla base di prove testimoniali o altre prove non ammesse nel processo tributario.

La disciplina del rapporto tra processo tributario e processo penale oggi

Si osservi che la disciplina giuridica di detto rapporto, è disciplinato dall’articolo 20 del D.Lvo 2000 n. 74, secondo cui:

  • il processo tributario non può essere sospeso per la pendenza del procedimento penale avente ad oggetto i medesimi fatti.

Quindi si continua a mantenere in vita il c.d. principio del doppio binario, il quale era stato posto in essere dalla legge 1982 n. 516.

Ne consegue che ancora oggi, nell’ipotesi in cui vi sia una contemporanea pendenza dei due processi sui medesimi fatti, non vi sarà alcuna sospensione, in quanto, non vi è alcun rapporto di pregiudizialità tra un processo e l’altro.

Vero è che non esiste rapporto di pregiudizialità, ma è altrettanto vero che i due giudici nel condurre autonomamente i due processi, devono sempre considerare con attenzione, quanto vagliato e dedotto dall’altro giudice.

In tal senso la Corte di Cassazione, la quale ha più volte precisato che:

  • il giudice penale anche se non vincolato dalle risultanze esterne, deve comunque sempre fare un’attenta valutazione di quanto è stato da lui stesso appreso.

Rapporto di alternatività delle sanzioni. La sanzione penale prevale su quella tributaria o amministrativa in generale

Un’altro aspetto importante nel rapporto tra i due processi, è rappresentato altresì dal rapporto di alternatività che è presente nell’afflizione delle sanzioni per tutti quei fatti punibili, sia come illecito tributario che come reato penale.

Al riguardo il D.Lvo 2000 n.74, nel suo articolo 21 ha stabilito che la sanzione penale prevalga su quella tributaria o amministrativa in generale.

Sanzione tributaria eseguibile o ineseguibile

Ne consegue che in presenza di un processo penale pendente, il provvedimento di irrogazione della sanzione tributaria resta sospeso. Solamente con la conclusione del processo penale si stabilirà se la sanzione tributaria dovrà eseguirsi o meno. Nel primo caso si eseguirà normalmente, nel secondo, essa diverrà definitivamente ineseguibile.

Un esempio di sanzione tributaria ineseguibile si avrà laddove il processo penale si dovesse concludere con una condanna. Se, invece, il processo penale si dovesse concludere con una Sentenza di archiviazione, assoluzione o di proscioglimento, la sanzione inflitta dal giudice tributario diverrà eseguibile.

Efficacia del giudicato penale nel processo tributario e del giudicato tributario nel processo penale

Infine con riferimento al problema dell’efficacia del giudicato penale nel processo tributario, o del giudicato tributario nel processo penale, si deve tenere presente che non sono previste disposizioni particolari che disciplinano la questione.

Pertanto il problema deve essere risolto mediante l’applicazione dell’articolo 654 c.p.p.

  • Le Sentenze penali passate in giudicato, vincolano il processo amministrativo e quello civile.

Poiché nulla è detto sul giudice tributario, possiamo concludere dicendo che i due processi possono potenzialmente concludersi mediante un’accertamento contrastante del medesimo fatto.

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