Le variazioni delle operazioni e degli adempimenti IVA

Le variazioni delle operazioni e degli adempimenti IVA

Una mano con del danaro che paga l'IVA

Desta particolare interesse trattare, le variazioni delle operazioni e degli adempimenti IVA.

Spiegazione le variazioni delle operazioni e degli adempimenti IVA

Nel normale svolgimento delle operazioni economiche, accade spesso un fatto.

Vale a dire, che i termini originariamente convenuti delle singole operazioni, vengano successivamente modificati e ciò, può avvenire per le ragioni più svariate.

Si tratta di modificazioni che, paradossalmente, possono avvenire anche dopo l’emissione della fattura, creando inesattezze ed errori nell’originaria applicazione dell’imposta.

Ne consegue che, sorge la necessità di capire quali conseguenze comportino, queste variazioni o evenienze, su quelli che sono gli adempimenti iniziali.

Nonostante il legislatore abbia previsto loro una disciplina comune, intitolata “Variazione dell’imponibile e dell’imposta”, è importante distinguere dette variazioni in:

  • Variazione delle operazioni 
  • Rettifica degli adempimenti IVA

Variazioni delle operazioni

Detto tipo di variazioni si pongono in essere nei casi in cui, aumenta o si riduce l’ammontare imponibile; ovvero viene meno, in tutto o in parte, l’operazione originaria.

Per fare un esempio e capire meglio. Si pensi alla dichiarazione di nullità o annullamento.

Nel caso in cui aumenti l’ammontare della base imponibile, occorre che con riferimento al maggiore ammontare, vengano osservati i normali obblighi di fatturazione, registrazione e versamento. 

Ipotesi del genere possono verificarsi, nel caso di nuovi accordi che fanno venir meno uno sconto iniziale.

Si deve procede, quindi, all’emissione di una fattura integrativa.

Più articolato è invece il discorso, sia per quanto riguarda i casi in cui diminuisce l’ammontare della base imponibile, si pensi alla rescissione; sia per quanto riguarda i casi in cui viene meno l’operazione originaria, si pensi a una dichiarazione di nullità o annullamento.

Perché detto discorso si presenta in modo più articolato?

Perché qui bisogna capire, come si fa a recuperare quell’imposta originariamente applicata.

La risposta è semplice.

Consentendo, a colui che ha emesso la fattura originaria, la possibilità di emettere una c.d. Nota di Variazione. Quest’ultima, può essere definita come fonte di IVA detraibile.

In pratica, attraverso detta nota di variazione si consente di porre in essere una sorta di contro fatturazione dell’operazione, con cui si Neutralizza con effetto ex nunc, l’iniziale applicazione dell’imposta.

Ne consegue che, il recupero avviene all’interno del circuito degli adempimenti Iva. Non, quindi, attraverso la richiesta di rimborso allo Stato.

Per fronteggiare poi eventuali manovre elusive, è stabilito che dette note di variazione devono essere emesse, entro un anno dall’effettuazione dell’operazione originaria. In tal senso è il Terzo comma dell’articolo 26.

La rettifica degli adempimenti IVA

Per quanto, invece, riguarda la rettifica degli adempimenti IVA dobbiamo dire quanto segue.

Essi si pongono in essere, tutte le volte in cui emergono “Inesattezze” nella fattura originaria. Pertanto, la loro emersione comporterà, anche in questo caso, l’emissione di una fattura integrativa.

Anche qui, la fattura integrativa può essere in aumento o in diminuzione. In aumento se questa inesattezza consiste nell’aver applicato inizialmente, un’imposta minore rispetto a quella dovuta.

In diminuzione, invece, se l’imposta applicata inizialmente sia maggiore rispetto a quella dovuta.

Ad ogni modo è importante precisare che non rientrano nel concetto di fattura inesatta, quelli che sono i comportamenti dolosi o gravemente colposi. Ed è altresì importante precisare che la fattura inesatta, deve essere distinta dal ravvedimento operoso. Questo perché:

Fattura inesatta e ravvedimento operoso ai fini IVA

La fattura inesatta comporta la non applicazioni di sanzioni e l’addebito della maggiore imposta alla controparte negoziale.

Il ravvedimento operoso, invece, implica oltre al pagamento dell’imposta, anche il pagamento, in misura ridotta, degli interessi e delle relative sanzioni, con l’impossibilità di addebitare alla controparte negoziale le somme versate ai fini della regolarizzazione.

Nota di variazione e recupero dell’imposta erroneamente applicata

Ci si è poi posto un’altro interrogativo. Vale a dire, se ai fini del recupero dell’imposta erroneamente applicata, in misura maggiore a quella dovuta, possa utilizzarsi lo strumento tecnico della nota di variazione.

A tal proposito, possiamo dire che gli orientamenti dominati, non soltanto consentono questa possibilità, ma ritengono, altresì, che l’imposta erroneamente applicata possa alternativamente recuperarsi, anche mediante un’azione diretta di rimborso. Quest’ultima dovrebbe essere esercitata dal cedente, nei confronti dell’Amministrazione finanziaria.

Pare però che la soluzione del rimborso, non sia adeguatamente supportata dal punto di vista normativo. Questo mi porta a ritenere che ai fini del recupero di detta imposta, erroneamente applicata in quanto maggiore del dovuto, si debba utilizzare esclusivamente lo strumento della nota di variazione.

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