Funzione suppletiva del diritto privato e l’ordinamento intersindacale

Funzione suppletiva del diritto privato e l’ordinamento intersindacale

La mancata attuazione della seconda parte dell’articolo 39 Cost, ha lasciato aperto un problema. Quello inerente alla comprensione di quale sia la disciplina giuridica da applicare alle organizzazioni sindacali e alle loro attività.

Per dare risposta a questo problema e per superare altresì la visione negativa dell’inattuazione costituzionale, il politico e giurista Gino Giugni elaborò una teoria interessante e cioè che:

  • L’insieme dei contratti collettivi e delle altre prassi poste in essere dalle organizzazioni sindacali, hanno dato luogo alla nascita di un nuovo ordinamento. Più precisamente l’ordinamento intersindacale.

Si tratta di un ordinamento dotato di proprie regole e procedure che hanno una giuridicità che deriva dall’autonomia che consente una sorta di autoregolazione. È evidente che si tratta di una giuridicità non statale o almeno non direttamente statale.

Perché non direttamente statale?

Perché è vero che le regole facente parte di questo ordinamento intersindacale, sono il frutto dell’esercizio dell’autonomia di soggetti privati. Ma è anche vero che esse per poterle invocare all’interno di un processo, devono raccordarsi con le norme e quindi con l’ordinamento statuale.

Quali norme in particolare?

Non c’è dubbio che al riguardo le norme principalmente interessate a detto raccordo, sono quelle del diritto privato.

Esso, infatti, ci consente non soltanto di dare un inquadramento giuridico al contratto collettivo, ma anche di avere una disciplina giuridica che garantisce libertà ai privati. Libertà quest’ultima garantita, sia agli individui che ai gruppi di individui.

Il fatto che però – per supplire alla mancanza di una di una legge che attuasse la seconda parte dell’articolo 39 Cost. – si sia fatto ricorso al diritto privato, non deve indurci nell’errore di pensare che il ricorso a questa branca del diritto, abbia risolto tutti i problemi inerenti alla regolazione del diritto sindacale.

Ad esempio il diritto privato non è riuscito ad attribuire al contratto collettivo, l’efficacia erga omnes prescritta nella nostra Costituzione.

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