Responsabilità dei dirigenti delle associazioni criminali

Responsabilità dei dirigenti delle associazioni criminali

Mappa concettuale contenente la gerarchia nelle associazioni criminali

La Responsabilità dei dirigenti delle associazioni criminali è strettamente collegata al concorso di persona nel reato.

Spiegazione responsabilità dei dirigenti delle associazioni criminali

Con il prosperare delle associazioni criminali, ci si è posto un problema importante. Vale a dire, quello di capire come fondare la responsabilità penale dei dirigenti o capi di dette associazioni.

Per risolvere questo problema, sono nati diversi orientamenti giurisprudenziali.

Orientamento della responsabilità penale dei dirigenti sulla base della loro posizione all’interno dell’associazione criminale

Si tratta di un orientamento che fonda la responsabilità penale dei capi, sulla base dello stesso ruolo che essi rivestono al suo interno. In altre parole, la giurisprudenza aveva collegato la responsabilità penale del capo, al ruolo direttivo che egli aveva nell’assoiazione.

Proprio in virtù di questo collegamento, i sostenitori di questo orientamento, ritenevano i dirigenti responsabili, anche dei reati commessi dagli associati con l’esplicito dissenso del dirigente stesso. Ci troviamo davanti ad una palese violazione dell’articolo 27 della Costituzione.

Questo orientamento giurisprudenziale, aveva in qualche modo elaborato una impostazione che non era perseguibile.

Orientamento della responsabilità derivante dalle regole dell’esperienza

Ai fini di di fondare la responsabilità penale dei dirigenti, sono nati successivamente altri orientamenti giurisprudenziali.

Tra questi vi è, senza dubbio, quello che fondava detta responsabilità sulla base delle regole della comune esperienza.

Cerco di spiegarmi meglio. In altre parole, la parte della giurisprudenza che ha sostenuto questa impostazione, riteneva quanto segue.

Poiché nella comune esperienza è notorio che i capi stabiliscono obiettivi e direttive da seguire, anche nell’ipotesi ad esame il capo si è comportato allo stesso modo.

Quindi in un certo qual modo si supera a quella violazione dell’articolo 27 della Costituzione, di cui abbiamo parato poc’anzi.

Mentre nell’orientamento precedente il capo era a prescindere responsabile; in questo orientamento, invece, egli è responsabile in quanto ha stabilito gli obiettivi e le direttive.

Anche questo orientamento crollava davanti ad una domanda. Siamo sicuri che proprio con riferimento a quel determinato reato, il dirigente abbia dato il suo contributo causale?

Orientamento della responsabilità basata sul codice organizzativo interno

Si tratta di un orientamento giurisprudenziale negli anni ’90. Più precisamente, per fondare la responsabilità penale dei dirigenti di una determinata associazione criminale di stampo mafiosa. Sto parlando di “Cosa Nostra”.

Questo orientamento era leggermente differente da quello precedente.

Il precedente fondava la responsabilità sulle regole della comune esperienza; questo, invece, sull’esistenza di un codice organizzativo interno alla stessa associazione criminale.

In altre parole, poiché sulla base di questo codice i dirigenti hanno il potere di comandare gli associati ed eventualmente punirli nel caso di disobbedienza, il fatto che non abbiano impedito la commissione di quel reato li rende penalmente responsabili.

Anche questo orientamento giurisprudenziale ha, a mio avviso, delle difficoltà difficilmente superabili.

Esso infatti cade quando ci si chiede se il codice organizzativo interno abbia, in quel caso concreto, effettivamente funzionato.

Orientamento della responsabilità basata sulle comuni regole del concorso di persona

Per quanto mi riguarda, la responsabilità dei capi di un’associazione criminale, non può essere ricercata nelle presunzioni, nelle regole della comune esperienza o in quelle contenute all’interno di un codice organizzativo interno.

Detta responsabilità deve essere ricercata nelle normali norme sul concorso di persona nel reato. Norme quest’ultime che ci portano ad individuare la responsabilità dei dirigenti, nella disciplina sul concorso morale.

Più precisamente, nelle norme sul concorso morale avvenuto mediante istigazione.

Ne consegue che la responsabilità penale del capo si configura, non appena quest’ultimo nell’istigare l’associato, per determinazione o rafforzamento, si individua singolarmente il fatto di reato.

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