Chiesa e società. Ordine spirituale e ordine temporale

Chiesa e società civile. Ordine spirituale e ordine temporale

Dipinto raffigurante il papa

L’argomento che tratterò oggi sarà Chiesa e società. Ordine spirituale e ordine temporale.

La Chiesa è composta da tutte quelle persone che hanno risposto alla chiamata di Cristo. La risposta avviene mediante il battesimo, il quale, consente l’accesso alla comunità Chiesa.

Tuttavia le stesse persone fanno parte anche di un’altra comunità e cioè, quella dello Stato civile. Questa doppia appartenenza, crea non pochi problemi con riferimento a quello che noi definiamo concorrenza delle norme. 

Il cristiano deve ottemperare alle leggi civili o a quelle religiose?

Anche i mussulmani devono ottemperare alle leggi civili, ma per loro il problema è meno evidente. Dal Corano si astraggono sia le norme religiose che quelle civili.

Il dualismo cristiano o gelasiano

La duplicità di sfera di cui stiamo parlando, appartiene alla tradizione cristiana, tanto che al riguardo si è spesso parlato di DUALISMO GELASIANO.

Gelasio I fu, infatti, il papa che scrisse una lettera all’imperatore Anastasio, con la quale enunciava il principio secondo cui due erano i pilastri a cui bisognava ottemperare:

  • Sacra potestà del Pontefice
  • Potestà regale

Mentre quest’ultima è assoggettata alla prima per le questioni che riguardano la FEDE, la RELIGIONE, i SACRAMENTI. La Sacra potestà del Pontefice, invece, deve sottostare al potere imperiale in tema di leggi civili e ordine pubblico.

Per Gelasio I non vi è più posto per un Melchisedec che unisce in sé il sommo sacerdozio e la regalità. Cristo è stato l’ultimo ad impersonare l’una e l’altra realtà. Egli stesso ha voluto che dopo di lui, si tenessero separati uffici e dignità. (De anathematis vinculo).

Il dualismo gelasiano entrerà stabilmente nell’insegnamento della Chiesa, grazie al fatto che la lettera inviata all’imperatore,farà parte dlle collezioni canoniche.

Fondamento biblico del pensiero Gelasiano

Il pensiero gelasiano non è il frutto di una personale idea del Pontefice, ma è chiaro che esso ha un suo fondamento biblico:

Sapienza capitolo 6

La vostra sovranità proviene dal Signore; la vostra potenza dall’Altissimo, il quale esaminerà le vostre opere e scruterà i vostri propositi.

San Paolo Romani capitolo 13

Ciascuno stia sottomesso alle autorità costituite; poiché non c’è autorità se non da Dio e quelle che esistono sono stabilite da Dio. Quindi chi si oppone all’autorità, si oppone all’ordine stabilito da Dio. E quelli che si oppongono si attireranno addosso la condanna. I governanti infatti non sono da temere quando si fa il bene, ma quando si fa il male. Vuoi non aver da temere l’autorità? Fa’ il bene e ne avrai lode, poiché essa è al servizio di Dio per il tuo bene. Ma se fai il male, allora temi, perché non invano essa porta la spada; è infatti al servizio di Dio per la giusta condanna di chi opera il male. Perciò è necessario stare sottomessi, non solo per timore della punizione, ma anche per ragioni di coscienza. Per questo dunque dovete pagare i tributi, perché quelli che sono dediti a questo compito sono funzionari di Dio. Rendete a ciascuno ciò che gli è dovuto: a chi il tributo, il tributo; a chi le tasse le tasse; a chi il timore il timore; a chi il rispetto il rispetto.

Matteo Capitolo 22; 17 – 21 e seguenti

Dicci dunque: Che te ne pare? è lecito o no pagare il tributo a Cesare?”.  Ma Gesù, conoscendo la loro malizia, disse: “Perché mi tentate, ipocriti? Mostratemi la moneta del tributo”.  Allora essi gli presentarono un denaro. Ed egli disse loro: “Di chi è questa immagine e questa iscrizione?”. Essi gli dissero: “Di Cesare”. Allora egli disse loro: “Rendete dunque a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio ciò che è di Dio”. Ed essi, udito ciò, si meravigliarono e, lasciatolo, se ne andarono.

Cosa succede nel caso di conflitto tra le leggi umane e le leggi di diritto Divino?

Tuttavia, Pietro e Giovanni replicarono: «Se sia giusto innanzi a Dio obbedire a voi più che a lui, giudicatelo voi stessi; noi non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato». (Atti degli Apostoli cap. 4; 19).

Questo passo ci vuole far capire che nel caso di conflitto tra le leggi umane e Leggi di diritto Divino, bisogna obbedire a Dio piuttosto che agli uomini.

Il dualismo dunque, non solo esisteva già al tempo di Cristo, ma è anche riuscito a rimanere saldo nel tempo.

Siamo in un contesto dove i cives devono essere anche fideles. Un contesto quest’ultimo che durerà fino a quasi i nostri giorni. Più precisamente inizio del 1900.

Ne consegue che per tutto questo tempo, abbiamo avuto Stati confessionali. Per fare un esempio, si immagini al nostro ordinamento giuridico al tempo dello Statuto Albertino. Quest’ultimo proclamava religione di Stato quella Cattolica, Apostolica, Romana.

Per le altre vi era solamente tolleranza.

Il pensiero Gelasiano nelle collezioni canoniche 

Il pensiero di Gelasio I fu importante, esso, come più volte citato, venne inserito nelle collezioni canoniche. Tra le quali, pure in quello di Graziano con la conseguenza che i giuristi, hanno così l’opportunità di commentarlo e studiarlo.

Per Teutonico nessuno dei due (Papa – Imperatore), dipende dall’altro. Questo sarebbe un argomento in favore dell’imperatore, il quale riceve il potere direttamente da Dio.

Anche Sant’Ambrogio si espresse in tal senso. Egli, infatti, asserì:

  • Il Papa sta all’Imperatore, come l’oro sta al piombo.

In realtà il santo con tale affermazione volle sottolineare due fatti.

Da una parte volle evidenziare l’indipendenza dei due; dall’altra, invece, che il potere del Papa avesse una dignità diversa e maggiore. Lo spirito è più importante del corpo.

Dualismo gelasiano e giuristi laici

Ad ogni modo, questo dualismo era  riconosciuto anche dai giuristi civilisti. Tra i tanti ricordiamo Accursio, il quale asserì:

  • Il Papa no questioni temporali; l’Imperatore no questioni spirituali.

Nonostante tutti questi nobili pensieri, non possiamo negare l’evidenza. Cioè che la vita umana sia tutta un intreccio. Vale a dire che la salvezza eterna, l’uomo se la “gioca” su questa terra, attraverso le azioni temporali.

Non a caso, Odofredo asserì che il Papa, in ragione del peccato, avesse facoltà di intromettersi su tutto. Si tratta di una conseguenza logica. L’uomo con ogni azione temporale, può potenzialmente porre un peccato.

La concezione ierocratica

Forse è stata proprio questa conseguenza logica, ad aver dato impulso alla nascita della concezione IEROCRATICA. La nascita di quella concezione che ritiene il potere ecclesiastico superiore a quello civile.

Secondo questa concezione Dio avrebbe affidato ogni potere alla Chiesa. Solo successivamente la Chiesa cede il potere civile ad un soggetto diverso da se stessa. Ma così come la Chiesa avrebbe concesso, avrebbe potuto anche revocare laddove il potere non sarebbe stato esercitato in modo conforme alla dottrina.

Si pensi al Dictatus Papae di Gregorio VII.

La concezione Ierocratica raggiungerà il culmine, con la bolla pontificia Unam Sanctam. Detta bolla è stata scritta da Bonifacio VIII nel conflitto con il Re di Francia. Lo stesso Pontefice professerà concezioni dualistiche in altri testi.

I mezzi di difesa del potere spirituale

A questo punto, ci poniamo una domanda di non poco conto. Come si difende la Chiesa nel caso in cui la via temporale è peccaminosa?

La risposta come sempre è agevole e cioè, attraverso le sue Sanzioni spirituali. Più precisamente la scomunica, l’interdizione e così via; ovvero attraverso i rimedi processuali. Si pensi al ricorso all’officium iudicis, la denunciatio evangelica, volti a soddisfare, primariamente un obbligo di coscienza; secondariamente un interesse temporale o patrimoniale con questo connesso.

Il giuramento dei re

Il re di Francia e quello di Inghilterra erano in discordia su una questione feudale relativa al comitato della Pictavia. Giunsero ad un accordo e lo confermarono col giuramento.

Tuttavia, Filippo venne meno all’accordo, ed occupò il comitato, per il quale il re di Inghilterra era suo vassallo. Giovanni lo ammonì a rispettare la pace confermata dal giuramento, ma di fronte al suo rifiuto, lo denunciò alla Chiesa.

Innocenzo III, mediante la sua Decretale, Novit ille, enunciò un principio attraverso cui asserì:

  • Nessuno vuole perturbare la giurisdizione del Re di Francia, dal momento che lui non può perturbare quella del Papa.

Il Papa, infatti, non vuole giudicare la questione feudale, ma poiché il re di Inghilterra si era rivolto alla Chiesa conformemente al precetto evangelico sulla denunciatio, il Papa non può astenersi dall’intervenire.

Ma a quale titolo? Egli vuole e deve giudicare l’eventuale presenza del peccato.

L’invendibilità dei beni dotali

Altro esempio è quella dell’invendibilità dei beni dotali.

Ebbene, si era diffusa la prassi che le donne in qualità di alienanti, giuravano all’acquirente di non far valere, in tempi futuri, l’invalidità della vendita effettuata; visto che quest’ultima aveva ad oggetto i beni della dote che come anticipato erano invendibili.

Anche in questo caso ci si rivolse al Pontefice, il quale (Bonifacio VIII), asserì che a commettere il peccato:

  • Non sarebbero state solo le donne, ma anche i giudici che avrebbero annullato la vendita e che la loro conseguenza era la scomunica.

Abbiamo visto che, sono tantissimi i casi in cui la Chiesa interviene o comunque incide nella sfera temporale.  

Bonifacio VIII concluderà il Liber Sextus con la regola peccatum non dimittitur nisi restituatur ablatum.

Vale a dire, non posso essere perdonato dal peccato commesso se non restituiscono la cosa sottratta.

Si osservi che il Pontefice, in realtà, non ha inventato nulla di nuovo. Quanto citato è, infatti, un insegnamento morale che ha un risvolto giuridico elaborato già da Sant’Agostino. Alla sottrazione di una res, la scienza giuridica equipara il mancato assolvimento di un obbligo.

La parola ablatum e il dovere di pagare per i fedeli

Ablatum viene usato, sia per indicare la cosa sottratta, sia per indicare la cosa che devo dare e che ancora non ho restituito.

Se io parlassi male di qualcuno gli ho tolto o per meglio dire sottratto la FAMA. Pertanto, anche questa sottrazione costituisce ABLATUM.

Ne consegue che ci sono innumerevoli interventi della Chiesa in funzione di questa disciplina della restitutio. Tanto che essa è intervenuta anche con riferimento al dovere di pagare le tasse.

Le tasse non pagate sono cose dovute e non rese. Ancora una volta ci troviamo in un caso di ablatum.

Il valore giuridico del nudo patto nell’ordinamento canonico

Si osservi che la Chiesa ha dato un contributo anche con riferimento al nudo patto. Vale a dire, a quell’accordo che non è vestito di quelle formalità giuridiche, ma dalle quali nascono diritti e obblighi.

Mentre per il diritto romano esso non era dotato di azione, lo stesso non si può certo dire con riferimento alla Chiesa. Poiché, nel Vangelo di Matteo, Cristo equipara la semplice parola al giuramento. Egli, infatti, insegna a non giurare, ma di avere un linguaggio semplice fatto da si, si oppure no, no.

Ne consegue che per la Chiesa chi non ottempera ad un nudo patto commetterebbe peccato, a condizione che però si tratti di un patto giusto.

Sia in presenza che in assenza di stipulatio, il promittente deve adempiere perché altrimenti incorrerebbe nel peccato.

Per l’attività processuale nella Chiesa, non si richiede l’azione, ma è sufficiente la semplice presentazione del fatto.

Il rapporto tra potere spirituale e  temporale oggi

Oggi, con riferimento al rapporto temporale e spirituale, la Chiesa non insegna qualcosa di diverso. Permane, infatti, l’idea di dare a Cesare quello che è di Cesare e a Dio ciò che è di Dio.

Ad ogni modo, l’attuale disciplina del dualismo è stata tracciata da Concilio Vaticano II. Più precisamente dalle Costituzioni Apostoliche Lumen Gentium e Gaudium et Spes, dalle quali si ottengono i seguenti principi cardine:

  • Reciproca indipendenza e autonomia Stato e Chiesa.
  • Giusta autonomia delle realtà temporali.
  • Impossibilità di separare la politica dalla morale.
  • Dovere del cristiano di iscrivere la legge di Dio nella vita della società civile.
  • Diritto dovere della Chiesa di esprimere principi e pronunciare giudizi morali, in ciò che attiene alla dimensione naturale della vita umana.

Per la dottrina del Concilio Vaticano II, autonomia non significa potersi svincolare da Dio.

La creatura senza il Creatore svanisce nel nulla.

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