La disciplina giuridica della responsabilità preterintenzionale

La disciplina giuridica della responsabilità preterintenzionale

Aula universitaria dove si studia la disciplina giuridica delle responsabilità preterintenzionale

La disciplina giuridica della responsabilità preterintenzionale è contenuta, all’interno del Secondo comma dell’articolo 43 e dell’articolo 584 del codice penale.

Non a caso, il Secondo comma dell’articolo 43 codice penale, stabilisce che:

  • Il delitto è preterintenzionale, o oltre l’intenzione, quando dall’azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall’agente.

Mentre, l’articolo 584 codice penale, stabilisce che:

  • Chiunque, con atti diretti a commettere uno dei delitti preveduti dagli articoli 581 e 582, cagiona la morte di un uomo, è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni.

Spiegazione la disciplina giuridica della responsabilità preterintenzionale

Sulla base delle disposizioni appena lette, si evince un dato certo. Vale a dire, che si tratta di un criterio di imputazione soggettivo, che si trova a metà strada tra il dolo e la colpa.

Per capire meglio la differenza tra dolo colpa e preterintenzione, clicca su questo collegamento.

Ad ogni modo, il legislatore nel prevedere la responsabilità preterintenzionale, né ha disciplinato una specifica ipotesi delittuosa.

Sto parlando appunto dell’omicidio preterintenzionale.

Più precisamente, quello disciplinato, come abbiamo già visto, dall’articolo 584 codice penale. Si tratta dell’omicidio commesso da colui che nel percuotere (articolo 581) o nel ledere (articolo 582) la vittima, ne ha cagionato appunto la morte.

Responsabilità del reo nel delitto preterintenzionale

Anche nel reato preterintenzionale la responsabilità del reo, dovrebbe essere limitata ai soli eventi prevedibili ed evitabili.

Ciò nonostante, una fetta cospicua della dottrina e della giurisprudenza, non applicano il principio appena espresso.

Con la conseguenza che essi ravvisano una responsabilità preterintenzionale, anche in colui che con uno schiaffo produce la morte della vittima. Morte, quest’ultima, che sopraggiunge a causa di anomalie fisiche non conoscibili della vittima.  

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