Principi generali che governano la disciplina del processo tributario

Principi generali che governano la disciplina del processo tributario

L’articolo 1 del D. Lvo n. 546/1992 stabilisce che al processo tributario si applicano: le norme del suddetto decreto e per quanto in esso non disposto, sempre se compatibili, le norme del codice di procedura civile.

Si osservi che nonostante detta disposizione, il processo tributario non è unicamente simile al processo civile. Esso infatti si avvicina anche al processo amministrativo.

Ma lasciando perdere ogni possibile parallelismo, è importante già da subito andare al cuore della tematica di questo post e quindi parlare, di quelli che sono i principi generali del processo tributario.

Elencazione e spiegazione dei singoli principi generali

  • Principio dispositivo:

Anche nel processo tributario il giudice è chiamato, a pronunciarsi nei limiti del contenuto della domanda posta dalle parti.

Vi deve quindi essere corrispondenza tra il c.d. chiesto e pronunciato.

In passato si era ritenuto che sulla base del contraddittorio espletato dalle parti, il giudice avrebbe potuto estendere la sua pronuncia anche su quei fatti che erano emersi. Per quanto questo indirizzo potesse apparire persuasivo, dobbiamo dire che oggi è stato escluso direttamente dal legislatore, mediante il D.Lvo n. 546/1992.

Ne consegue che il giudice è vincolato ad emanare una sentenza, limitatamente a quanto è stato chiesto dalle parti.

  • Principio dell’impulso officioso:

Questo principio ci fa capire che è il giudice a dare impulso al processo. Questo vale sia dal punto di vista dello svolgimento processuale, che da quello dell’acquisizione delle prove.

Non a caso l’articolo 7 del D.Lvo n. 546/1992 attribuisce alle Commissioni tributarie, gli stessi poteri istruttori degli Uffici periferici operativi. Ciò trova giustificazione nell’intendo di rendere più celeri gli adempimenti processuali. Ma sono anche una prova, dell’originaria natura amministrativa di dette Commissioni.

Si osservi però che detto principio, è stato molto attenuato. Oggi, infatti, sono molte le deroghe che incidono – all’interno della disciplina del processo tributario – nell’operatività del principio dell’impulso officioso.

Si pensi all’iniziativa di parte che è richiesta per la riassunzione del processo, dopo che è venuta meno la causa di sospensione.

Ma sicuramente l’attenuazione più rilevante di detto principio, è rappresentata dall’abrogazione di quella norma che: consentiva alla Commissione tributaria di ordinare il deposito di quei documenti ritenuti necessari per la decisione della controversia.

  • Principio di concentrazione e collegialità della trattazione:

Il principio di concentrazione ci fa capire che all’interno del processo tributario, vi è assenza di una vera e propria DISTINZIONE, tra fase istruttorie e fase decisoria. La controversia sin dalla Prima Udienza viene trattata in composizione collegiale per essere decisa.

Nel processo tributario le sentenze devono sempre avere ad oggetto, l’intera materia del contendere. Ne consegue che non si possono avere sentenze parziali, ovvero, limitate ad alcune domande.

  • Principio della documentalità:

Il processo viene normalmente definito sulla base dei documenti e degli scritti difensivi prodotti dalle parti. In altre parole, sono estranei al processo tributario:

  1. Interrogatorio formale
  2. Giuramento
  3. Prova per testi

L’operatività di questo principio non deve però indurci nell’errore di pensare che, l’oralità all’interno del processo tributario non abbia una sua rilevanza. Si pensi alla discussione orale delle controparti, le quali espletano ormai per prassi nell’udienza. Si pensi altresì, al potere di convocare i terzi per avere conoscenza dei fatti in causa.

  • Principio inoperatività delle prove legali:

Nel processo tributario non hanno spazio le prove legali, in quanto, il giudizio deve essere basato sulle prove prodotte dalla parte onerata.

Per molto tempo dottrina e giurisprudenza hanno avuto incertezza, su chi dovesse essere intesa la parte onerata.

Vi erano coloro i quali la ravvisavano nel contribuente, sulla base di una presunzione di legittimità dell’atto amministrativo.

Coloro che invece, ritenevano che fosse l’Amministrazione finanziaria e coloro che addirittura, facendo leva sul principio dell’impulso officioso, ritenevano parte operata la stessa Commissione tributaria. 

Oggi questa incertezza è stata superata. Sul punto infatti i è fatta strada l’idea che debba operare la regola generale del processo civile: l’onere incombe sulla parte che deve provare il fondamento delle proprie pretese o dei propri diritti.

Ne consegue che detto onere ricade nell’Amministrazione finanziaria, se si deve dimostrare il fondamento della pretesa. Sul contribuente se si deve dimostrare le circostanze estintive, impeditive e modificative.

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